Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6277 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6277 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) SULAS ROBERTO N. IL 11/07/1962
2) PILATI MAURIZIO N. IL 02/04/1962
3) DAMIANI LORENZO N. IL 29/03/1976
4) LORETO CRISTIANO N. IL 13/06/1975
avverso la sentenza n. 1021/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
26/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
I n-4
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G4 À C CM,
che ha concluso per
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‘1/4./0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/12/2012

Sulas Roberto, Cristiano Loreto e Pilati Maurizio pongono ricorso per cassazione
avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Trieste ha ridotto la
pena al Loreto per la contravvenzione di cui all’articolo 699 comma 2 del codice
penale ed ha confermato per il resto la sentenza di condanna nei loro confronti inflitta
in primo grado dal GUP presso il tribunale di Trieste in data 18 febbraio 2009 per gli
ulteriori reati contestati.
In particolare Sulas e Pilati sono stati condannati per il reato di cui all’articolo 73
comma 1 d.p.r. 309/90 il primo per avere ceduto al Pilati ed il secondo per avere
acquistato dal Sulas un quantitativo del peso netto di grammi 10,214 di preparato del
tipo hashish avente un principio attivo del 12,13% idoneo al confezionamento di 57
dosi.
Il Loreto invece risulta condannato per il reato di cui all’articolo 378 del codice
penale per avere aiutato Damiani Lorenzo anch’egli condannato per la cessione di
sostanze stupefacenti a terzi, ad eludere le investigazioni dell’autorità di PG avendo
affermato in sede di sit che il quantitativo di eroina che gli era stato sequestrato lo
aveva acquistato in Slovenia da un tale di nome Walter laddove gli era stato poco
prima fornito dal Damiani.
I giudici di appello hanno rigettato le impugnazioni dei tre imputati i quali avevano
chiesto l’assoluzione anche ai sensi del secondo comma dell’articolo 530 CPP o la
riduzione di pena.
Come si rileva dalla sentenza di appello, alcuni agenti di PS dopo avere percepito la
promessa fatta da Pilati ad altra persona di fornire “qualcosa” all’esito di un servizio
di pedinamento, notavano il Pilati accompagnarsi con il Sulas il quale veniva poi
seguito fino ad una baracca ove due giorni dopo gli agenti notavano recarsi il Pilati
che nell’occasione veniva udito scambiare con il Sulas espressioni quali
“taglialo..non intero..ne devo dare via un po’”. In sottofondo gli agenti udivano anche
i rumori di un coltello che tagliava qualcosa di duro. Il Pilati si allontanava poi su un
furgone che veniva fermato dagli agenti i quali rinvenivano lo stupefacente.
In motivazione i giudici di appello evidenziavano che nessuna altra spiegazione era
stata fornita dal Sulas e dal Pilati circa la breve permanenza del secondo nella baracca
del Sulas e che il Pilati aveva rivolto al Sulas l’invito a confessare. Quanto alla
posizione del Loreto era stata esclusa l’esimente dell’art. 384 cod. pen. osservandosi
che il sottacere il vero nome del fornitore non poteva rilevare in quanto la negazione
non riguardava il fatto dell’acquisto dello stupefacente pacificamente ammesso e per
il quale vi sarebbe potuto essere timore di conseguenze dannose, ma il nome del
fornitore del tutto irrilevante in termini di accusa per la configurabilità del reato.
Deducono in questa sede i ricorrenti:
a) Sulas Roberto
– Vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla cessione di hashish a
Pilati Maurizio non essendo emerso dal servizio di osservazione né dalle
intercettazioni prove certe al riguardo ed avendo il Pilati dichiarato di avere
acquistato da altri, prima dell’incontro con Sulas, lo stupefacente;
b) Pilati Maurizio

-Vizio di motivazione e violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio
essendo emersa prova certa della detenzione dello stupefacente e non dell’acquisto
dal Sulas, e, comunque, della destinazione dello stupefacente a terzi ed in particolare
a Ossich, comunque assolto in primo grado.
e) Cristiano Loreto
– Violazione dell’art. 378 cp e dell’art. 384 cp in relazione al mancato riconoscimento
dell’esimente avendo dovuto il Loreto negare il legame con il fornitore atteso il
riverbero negativo che ciò avrebbe comportato nei suoi confronti
– Mancata assunzione di prova decisiva non essendo stata espletata CTU per
verificare le dimensioni del coltello e se la lunghezza della lama fosse effettivamente
eccedente il consentito.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili.
Per quanto concerne la posizione di Sulas Roberto, si appalesa manifestamente
infondato il rilievo in ordine alla mancanza di certezza del dato probatorio.
L’assunto difensivo si fonda sulla considerazione che non avendo gli agenti assistito
direttamente alla cessione dello stupefacente, non può escludersi che il Pilati già ne
fosse in possesso prima dell’incontro con il Sulas.
Senonché a tale obiezione dei giudici di appello hanno già correttamente obiettato
indicando le ragioni per le quali gli elementi probatori non consentivano diverse
interpretazioni ed essendo la sentenza adeguatamente e logicamente motivata sul
punto, non si appalesa possibile alcuna censura in questa sede.
Sotto il profilo del vizio di motivazione della violazione di legge si intende infatti
unicamente sollecitare una diversa valutazione degli elementi probatori non
consentita in questa sede afferendo ciò al merito della valutazione.
Anche in relazione alla posizione del Pilati valgono le considerazioni sin qui svolte.
del tutto generico per altro il rilievo specifico del ricorrente secondo cui la corte di
merito avrebbe omesso di esaminare compiutamente ed approfonditamente i motivi
di impugnazione, nè vale in questa sede sostenere che agli atti non si rinvengono
tracce di successivi contatti tra il Pilati e l’Ossich dopo quello iniziale o che
quest’ultimo in realtà era stato imputato per lo spaccio di una diversa sostanza — la
cocaina – o che non vi fossero ulteriori elementi indicativi dell’attività di spaccio oltre
alle modalità di confezionamento dello stupefacente di per sé non decisive, in quanto
tali rilievi attengono tutti al merito della valutazione che, come detto in precedenza,
appare correttamente e logicamente argomentata sulle ragioni della condanna.
Per quanto concerne la posizione del Loreto quest’ultimo con il primo motivo
sostanzialmente reitera il motivo di appello correttamente disatteso dai giudici di
merito.
E’ indubbio che l’illiceità del fatto contestato risiede nel passaggio della sostanza
stupefacente, pacificamente ammesso dall’imputato.
Il mendacio sul nome del fornitore non incide sulla sussistenza del reato e, pertanto,
non può essere invocata l’esimente sul punto.
Quanto al secondo motivo è pacifico che non è deducibile quale motivo di ricorso
l’omessa disposizione della perizia.

Il Consigliere estensore
Il Presidente

E’ costante infatti la giurisprudenza di legittimità nell’affermare che la perizia, per il
suo carattere “neutro” sottratto alla disponibilita’ delle parti e rimesso alla
discrezionalita’ del giudice, non puo’ farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne
consegue che il relativo provvedimento di diniego non e’ sanzionabile ai sensi
dell’art.606 comma primo lett. d) cod. proc. pen., in quanto giudizio di fatto che se
sorretto da adeguata motivazione e’ insindacabile in cassazione (ex multis Sez. 4 .
sentenza 22/01/2007 ric. Pastorelli, Rv 236191).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che si stima equo determinare in euro 1000 per ciascuno di essi.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000 per ciascuna di essi in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 12.12.2012

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