Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6276 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6276 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TANZILLO CLAUDIO N. IL 03/05/1972
avverso la sentenza n. 46/2010 TRIBUNALE di VIGEVANO, del
09/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che il Tribunale di Vigevano riteneva l’imputato responsabile del reato di cui all’art.
116 cod. strad.;
-Rilevato che l’imputato proponeva impugnazione avverso detta decisione deducendo
l’inesistenza degli elementi atti a fondare la penale responsabilità, oltre all’eccessiva onerosità
della pena;
– Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, poiché la deduzione relativa alla

contrasto con le chiare indicazioni contenute nella sentenza, nella quale si dà atto che la
revoca e la relativa notificazione del provvedimento sono avvenute rispettivamente il 19 agosto
e il 23 settembre 2008, in epoca antecedente all’accertamento del reato compiuto il
16/11/2008;
-Ritenuto che il secondo motivo fatto valere risulta privo di ogni specificità in violazione del
combinato disposto ex artt.581-591 C.P.P.;
– che ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento delle
spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex art.616
C.P.P.
P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23-10-2013.

cronologia della revoca rispetto all’accertamento, che si assume successiva al primo, è in

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