Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6275 del 12/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 6275 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PELLECCHIA EMILIO N. IL 25/02/1977
avverso la sentenza n. 5289/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gi (0
i i ffiro I tho
che ha concluso pertzD Ataluxe-,-,J kt;
QUR
.4

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

ccr

Data Udienza: 12/12/2012

Il ricorso è inammissibile.
Anzitutto viene omessa nei motivi di ricorso qualsiasi indicazione delle modalità
dell’asserito percorso di recupero. Non è quindi dato in questa sede sapere nulla sulle
forme e sulla attualità di esso, né sulla serietà dell’iniziativa, in palese violazione del
principio di autosufficienza del ricorso.
Obietta il ricorrente alle motivazioni dei giudici di appello che gli stessi avrebbero
sostanzialmente escluso dal beneficio in quanto non incensurato, così esponendosi ad
un duplice rilievo e, cioè, che per un verso il comma 5 bis dell’art. 73 non richiede
tale condizione e che per altro verso nemmeno potrebbe richiederla in quanto il
presupposto dell’applicazione della disposizione risiede proprio nella impossibilità di
beneficiare della sospensione condizionale della pena invece concedibile nel caso di
imputato incensurato.
Ora è palese la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva.
I giudici di appello non hanno mai fatto cenno alla necessità che l’imputato dovesse
essere incensurato per poter accedere al beneficio ma hanno invece espresso una
prognosi sfavorevole sulla adeguatezza della misura del lavoro sostitutivo alla
personalità dell’imputato ed alla sua rieducazione in considerazione non solo dei
precedenti specifici e ravvicinati nel tempo ma anche delle modalità del reato che
deponevano per l’esistenza di un accordo pregresso per la fornitura dello
stupefacente.
Ciò posto si deve rilevare che, come già più volte puntualizzato da questa Corte
l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall’art.
73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, non consegue automaticamente al

Ritenuto in fatto
Pellecchia Emilio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con
la quale la corte di appello di Napoli ha ridotto la pena inflitta dal GUP del tribunale
di Torre Annunziata in quella di anni quattro di reclusione e di euro 18.000 di multa
per il reato di cui all’articolo 73 d.p.r. 309/90 e 81 capoverso del codice penale perché
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva,
trasportava e cedeva terzi sostanza stupefacente del tipo di cocaina di cui circa 5,95 g
suddivisi in sette dosi sequestrate.
1 giudici di appello hanno in particolare respinto la richiesta di concessione del
beneficio dell’articolo 73 comma cinque bis d.p.r. 309/90 rilevando che l’imputato è
gravato da precedenti specifici nel quinquennio ed inoltre che le circostanze del fatto
inducono a ritenere che per le modalità del fatto l’imputato stesso fosse d’accordo con
gli acquirenti per la fornitura della droga e che, pertanto, non si rendeva possibile
formulare una prognosi di adeguatezza della misura del lavoro sostitutivo alla
personalità ed alle finalità di rieducazione del prevenuto.
Si duole il ricorrente della violazione di legge e della mancanza di motivazione in
relazione all’art. 73 co. 5 bis DPR 309/90 assumendo che erroneamente il giudice ha
disatteso la richiesta del beneficio sul presupposto che l’imputato non fosse
incensurato e che risulta pretermessa qualsiasi valutazione sul percorso riabilitativo
avviato dal ricorrente.

ricorrere dei presupposti legali, bensì è oggetto di una valutazione discrezionale del
giudice in ordine alla meritevolezza dell’imputato ad ottenerla (Sez. 3, Sentenza n.
6876 del 27/01/2011 Rv. 249542).
E già si è ritenuto tra l’altro che si deve ritenere corretta l’esclusione motivata in
ragione della personalità negativa dell’imputato, gravato da numerosi precedenti,
anche specifici. E ciò in quanto si è evidenziato che la personalità del richiedente
costituisce un elemento di particolare valenza nell’orientare l’esercizio del potere
discrezionale attribuito in materia al giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 38110 del
18/06/2009 Rv. 244554).
Di qui la manifesta infondatezza della doglianza alla luce delle motivazioni del
diniego del beneficio.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 12.12.2012
Il Consigliere estensore
vuL–

Il Presidente

A

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA