Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6274 del 12/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 6274 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CAUTIERO DAVIDE N. IL 10/04/1968
avverso la sentenza n. 9823/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G4 O 4cté-t i /T° / 4-1-4′
che ha concluso per
otte «,(.3■/\‘:5

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
Q t7ÙÀ

kuyu.A.4 ■ >liuto (\L..
OJ,, cikek- e(20 \r: n.Let.44to

Data Udienza: 12/12/2012

Ritenuto in fatto
Cautiero Davide propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con
la quale la corte di appello di Napoli ha confermato quella del tribunale della
medesima città che in data 24 maggio 2011 ha condannato l’imputato alla pena di
giustizia per il reato all’articolo 73 d.p.r. 309/90 per la detenzione nell’autovettura di
39 involucri in cellophane trasparente contenenti gr. 76,28 di marijuana con un
contenuto medio di principio attivo per 5,7%, corrispondente a 174 dosi medie
singole.
I giudici di appello hanno escluso che la sostanza stupefacente potesse essere
destinata all’uso di gruppo rilevando non esservi prova alcuna del mandato
all’acquisto ricevuto dall’imputato da parte di terzi ed hanno anzi rilevato che di
questi ultimi nemmeno risultava fornita l’identità personale in modo da precludere
qualsiasi possibilità di verifica.
Il giudice di appello ha altresì escluso l’attenuante del comma 5 dell’articolo 73 d.p.r.
309/90 in relazione al numero di dosi medie ricavati dal quantitativo rinvenuto.
Deduce in questa sede il ricorrente
1) mancata concessione dell’attenuante del co. 5 dell’art. 73 ritenendo inadeguata la
pena inflitta all’offensiva del fatto tenuto conto delle condizioni soggettive
dell’imputato, tossicodipendente, nonché delle modalità e delle circostanze dell’azione
delittuosa. Si fa inoltre rilevare che la concessione dell’attenuante richiamata avrebbe
consentito al Cautiero di beneficiare dell’applicazione del comma 5 bis dell’articolo
73 d.p.r. 309/90 trattandosi di soggetto tossicodipendente nei cui confronti non
poteva essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2) vizio di motivazione trattandosi di sostanza destinata all’uso collettivo ed
appalesandosi senz’altro possibile per lo stato di tossicodipendenza dell’imputato e
per il mancato rinvenimento di strumentazione tipica dell’attività di spaccio tale
destinazione. L’imputato rileva inoltre che la corte di appello avrebbe omesso di
considerare le modalità dell’azione avendo l’imputato nel darsi alla fuga abbandonato
lo stupefacente ed i documenti all’interno del autovettura nonché le modalità di
confezionamento dello stupefacente stesso, tutte ritenute indicative della veridicità
della tesi dell’uso di gruppo.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
In ordine al primo motivo la motivazione si conforma, infatti, ai principi enunciati
dalle sezioni unite secondo cui la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve
entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta
solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione
(mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli
indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione
resta priva di incidenza sul giudizio. (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010 Rv.
247911).

Il dato delle dosi ricavabili — circa 174 — e la quantificazione dl principio attivo
appaiono dunque pienamente idonee ad escludere l’attenuante invocata.
Esclusa quest’ultima non può farsi evidentemente luogo all’esame della ulteriore
doglianza concernente la mancata applicazione del disposto dell’art. 73 co. 5 bis
(applicazione del lavoro di pubblica utilità) essendo la concessione del beneficio
subordinata al riconoscimento dell’attenuante del comma 5 dell’art. 73 DPR 309/90.
Corretta si appalesa la motivazione dei giudici di appello anche sul secondo motivo.
Se è vero che alcune decisioni di questa Corte (invero contrastate da altre) hanno
ritenuto che il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell’ipotesi del mandato
all’acquisto collettivo ad uno degli assuntori, e nella certezza originaria dell’identità
degli altri, non è punibile ai sensi dell’art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, anche a seguito delle modifiche apportate a tale disposizione
dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 (da ultimo, Sez. 6, Sentenza n. 17396 del 27/02/2012
Rv. 252499), è altresì vero che si è sottolineato nelle medesime decisioni che per
escludere il rilievo penale della condotta di “uso di gruppo” si richiede che
l’acquirente-mandatario, il quale opera materialmente (o conclude) le trattative di
acquisto, sia anche lui uno degli assuntori; che sia certa sin dall’inizio l’identità dei
componenti il gruppo, nonché manifesta la comune e condivisa volontà di procurarsi
la sostanza destinata al paritario consumo personale e si sia del pari raggiunta
un’intesa in ordine al luogo ed ai tempi del relativo consumo; che gli effetti
dell’acquisizione traslino direttamente in capo agli interessati, senza passaggi mediati.
Ora la sentenza di merito, con motivazione certamente esente da rilievi sul piano
logico, ha escluso con valutazione di merito insindacabile in questa sede che
ricorressero le condizioni indicate dal citato arresto giurisprudenziale proprio per
l’assenza di elementi comprovanti in modo certo l’esistenza di terzi coassuntori dai
quali l’imputato avrebbe dovuto ricevere in ipotesi il mandato all’acquisto.
Né vale in questa sede dolersi dell’omesso esame delle circostanze indicate nel
motivo di ricorso trattandosi di elementi che attengono al merito della valutazione e
che, quindi, esulano dall’esame di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue l’onere per il ricorrente del pagamento delle spese
processual i.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12.12.2012

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA