Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6273 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6273 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) GUEYE MOUSTAPHA N. IL 19/09/1993
avverso la sentenza n. 1313/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 64 OAccA4 i Po ettP
che ha concluso per ‘te_ lato ciu rutv. uyla

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/12/2012

Ritenuto in fatto
Gueye Moustapha propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con
la quale la corte di appello di Genova ha confermato quella emessa dal GUP presso il
tribunale di Sanremo in data 14 aprile 2011 con la quale era stato condannato alla
pena di giustizia per il reato di cui agli articoli 110 del codice penale e 73 d.p.r.
309/90.
In appello l’odierno ricorrente si era doluto della mancata declaratoria d’incompetenza
del primo giudice ai sensi degli articoli 3 ed 8 d.p.r. 448/98 ma la corte di merito
aveva respinto il motivo di impugnazione ed anche la richiesta di riapertura
dell’istruttoria dibattimentale richiamando l’accertamento medico legale confermativo
di altro effettuato il 9 giugno 2010 che aveva concluso per la maggiore età
dell’appellante. In particolare i giudici di appello evidenziavano come già da un anno
dal punto di vista della calcificazione l’imputato risultava essere maggiorenne e non
ritenevano dirimente in senso contrario la documentazione presentata dal difensore e,
segnatamente il documento rilasciato dal console onorario del Senegal a Torino, sul
rilievo che quest’ultimo si limitava a recepire quanto emergeva dalla documentazione
presentata dai genitori dell’imputato, mentre nell’estratto del registro degli atti di
nascita prodotto in prime cure si affermava unicamente che un soggetto con le
generalità dichiarate era nato il 19 settembre 93 ma nulla chiariva se il soggetto
menzionato era effettivamente l’imputato.
In questa sede il ricorrente ribadisce la violazione dell’art. 8 co. 2 DPR 448/1998
assumendo che il giudice di appello, a fronte della certificazione di identità con le
esatte generalità proveniente dalla competente autorità del Senegal, avrebbe dovuto
ritenere non dirimente l’espletata perizia e rimettere gli atti al tribunale dei minori.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Occorre rilevare in premessa come questa Corte abbia già più volte affermato il
principio secondo cui in tema di accertamento circa l’età di un soggetto non è
operante la presunzione della minore età, di cui all’art. 8, comma secondo, del d.P.R.
22 settembre 1988 n. 448 nel caso in cui, a fronte dell’esito inequivocabile di
accertamenti ragiografici compatibili con una età di almeno diciotto anni, il soggetto
interessato abbia prodotto documentazione di identità priva di qualsiasi autenticità e
sicura riferibilità al soggetto stesso, poiché siffatta produzione non può generare
dubbi sulla minore età. (Sez. 4, Sentenza n. 38379 del 09/07/2003 Rv. 225961).
Nella specie i giudici di appello hanno correttamente privilegiato le risultanze degli
accertamenti peritali escludendo con ragionamento incensurabile sul piano logico la
capacità dirimente della documentazione prodotta sul rilievo che quest’ultima
difettava della sicura riferibilità all’imputato essendo apparentemente fondata solo su
dichiarazioni dei genitori per le quali non risultava alcuna verifica.
Non può essere utilmente richiamato nella specie, pertanto, il principio secondo cui
l’incertezza insuperabile sull’individuazione del “tempus commissi delicti”, ove il
dato rilevi per la determinazione della competenza del giudice per i minorenni o per il
giudice ordinario, impone, in applicazione del generale principio del “favor rei”,
l’adozione del provvedimento di trasmissione degli atti al Procuratore della

Aiz

Il Consigliere estensore

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (Sez. 3, Sentenza n. 2690 del
26/10/2011 Rv. 251899), posto che la corte di merito, come detto in precedenza, con
motivazione indubbiamente esente da rilievi di logicità o di correttezza, ha in realtà
del tutto escluso la possibilità che l’imputato potesse essere minorenne all’epoca dei
fatti contestati.
L’art. 8 comma 2 DPR 448/98 stabilisce infatti che solo “2 . qualora, anche dopo la
perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto”.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 12.12.2012

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