Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6272 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6272 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MAHMOUD 1MAN HAMDY MOHAMED ZAKI N. IL 22/07/1969
2) REKIK KHAOULA N. IL 11/04/1962
avverso la sentenza n. 3942/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ( 1(23 A-c ce( l’OD i•tiM2)
che ha concluso per Al
01,12.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/12/2012

Ritenuto in fatto
Mahmoud Iman Hamdi Zaki e Rekik Khaoula propongono ricorso per cassazione
avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Genova, in parziale
riforma di quella del GUP del tribunale della medesima città data 25 marzo 2009, ha
ridotto la pena inflitta nei confronti della Rekik ed ha confermato invece la sentenza
di primo grado per Mahmoud Iman Hamdi Zaki.
Entrambe gli imputate erano state condannati alla pena di giustizia per i reati di cui
agli articoli 110 del codice penale e 73 commi 1 e 6 d.p.r. 309/90 per la detenzione ed
il trasporto di circa cinquecento grammi di sostanza contenente eroina e morfina in
Genova il 22 o 23 febbraio 2008, nonché per il trasporto e la detenzione di un
quantitativo di grammi 489,1 di sostanza contenente eroina in morfina il 28 aprile
2008 e la sola Mahmoud ‘man anche per la detenzione di un quantitativo ulteriore di
grammi 492,04 accertato il 12 aprile 2008.
In questa sede deducono entrambe le parti ricorrenti (Mahmoud Iman personalmente
e tramite i due difensori) la violazione dell’articolo 133 c.p. e l’eccessività della pena
anche con riferimento alla ritenuta continuazione.
Considerato in diritto
I ricorsi sono inammissibili in quanto incentrati su censure di merito in relazione alle
quali vi è congrua risposta dei giudici di appello.
Per quanto concerne Mahmoud Iman essi hanno evidenziato, con motivazione logica
congruente, la non trascurabilità del principio attivo delle sostanze, la pluralità dei
fatti, nonché le modalità di essi logicamente ritenendole indicative della non
occasionalità della condotta, ed hanno evidenziato anche che le condizioni soggettive
dell’imputato ed il suo atteggiamento processuale erano stati adeguatamente tenuti in
conto con la concessione delle attenuanti generiche.
Né può essere ritenuto contraddittorio come sostenuto da uno dei difensori, che
rispetto alla sentenza di primo grado il giudice di appello abbia diversamente
considerato la qualità e la potenzialità offensiva della sostanza stupefacente, e non
abbia tenuto adeguatamente conto della collaborazione e delle altre condizioni
soggettive.
Si deve per un verso rilevare, infatti, che il tribunale, pur riconoscendo ad essa il
ruolo di mero corriere e le condizioni di bisogno economico, aveva comunque
evidenziato la gravità dei fatti in ragione del quantitativo detenuto. Inoltre lo stato di
incensuratezza di per sé non esclude affatto sul piano logico l’esistenza di
collegamenti con ambienti di spaccio che ben possono essere desunti dalle modalità
dei fatti e dal ruolo svolto dall’imputata in quanto, qualora come nel caso di specie il
ruolo svolto sia quello di corriere, è implicito il collegamento con altre persone dedite
alle attività di spaccio. Per il resto la corte di merito si limita a rilevare che
l’atteggiamento processuale risulta certamente valutato dal tribunale con la
concessione delle attenuanti generiche e non vi è alcuna contraddittorietà neanche nel
sostenere ugualmente la gravità dei fatti accertati in quanto tale valutazione prescinde
sul piano logico dalla eventuale collaborazione processuale che rimane un fatto
successivo rispetto alla condotta contestata.

Il Consigliere estensore

Quanto al Rekik la pena risulta effettivamente già diminuita in appello e vengono
ancora una volta avanzate impropriamente in questa sede censure di merito volte a
sollecitare una ulteriore riduzione di essa.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che si stima equo determinare in euro 1000 per ciascuna di esse.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000 per ciascuna di esse in favore della cassa
delle ammende.
Roma, 12.12.2012

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