Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6271 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6271 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMZAOUI ARBI N. IL 27/03/1976
avverso la sentenza n. 9172/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/10/2013

Fatto e diritto

HAMZAOUI ARBI ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di
primo grado, lo ha riconosciuto colpevole delle plurime violazioni di cui all’articolo 73 del

Con unico motivo si duole del diniego delle attenuanti generiche e della eccessività della
pena.

La doglianza è generica ed assertiva, neppure spiegando le ragioni della pretesa carenza
ed illogicità della motivazione.

E ciò, del resto, a fronte di una decisione che ha fatto comunque buon governo del
principio in forza del quale la valutazione dei vari elementi rilevanti per la dosimetria
della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se effettuato nel
rispetto dei parametri valutativi di cui all’articolo 133 c.p. è censurabile in cassazione
solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve
senz’altro escludersi avendo il giudice motivato, con puntuale argomentazione, le ragioni
poste alla base del trattamento sanzionatorio, vuoi sotto il profilo del diniego delle
generiche, vuoi con riferimento al computo della pena.

Si tratta in realtà di una censura di fatto su un apprezzamento che i giudicanti convergentemente- hanno motivato in modo satisfattivo, valorizzando negativamente i
plurimi precedenti anche specifici.

Del resto, come è noto, il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti

dpr n. 309 del 1990 contestategli.

generiche e più in generale l’apprezzamento sul trattamento sanzionatorio sono rimessi
al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli
limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa
l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo. Pertanto, nella determinazione della sanzione ben possono essere
presi in esame uno o alcuni soltanto degli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., purchè
della scelta decisoria adottata si dia adeguatamente conto in motivazione (cfr., di
recente, Sezione II, 23 settembre 2009, Proc. gen. App. Genova in proc. Kerroum).

Il relativo apprezzamento è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero
arbitrio o di ragionamento illogico.

2

.

Ciò che qui deve senz’altro escludersi

avendo il giudice motivato, con puntuale

argomentazione, le ragioni del proprio convincimento, nei termini suesposti.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

favore della cassa delle ammende.

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