Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6270 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6270 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ERMENEGILDO N. IL 14/03/1986
OSSINO GIUSEPPE N. IL 13/09/1971
GARCIA JIMENEZ SUGEIRY N. IL 14/11/1988
avverso la sentenza n. 1878/2012 GIP TRIBUNALE di REGGIO
EMILIA, del 07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Reggio Emilia – giudice per le indagini preliminari – applicava agli
imputati la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di detenzione
illecita di stupefacente;
– Rilevato che gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione avverso la decisione,
osservando Ossino e Garcia che il Giudice non aveva valutato congruamente le condizioni per
l’applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen., deducendo Esposito violazione di legge per mancata

-Ritenuto che i motivi fatti valere sono manifestamente infondati, atteso che la pena risulta
applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei
presupposti di rito e di merito per il patteggiamento e l’indicazione, mediante specifico
riferimento agli elementi di prova, della non ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle
cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
– Rilevato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di seguito espresso: “in
caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso,
con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste,
con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.”
(Cass. 17/11/2011 n. 6455) e che gli indicati elementi si riscontrano nella specie;
– Rilevato, altresì, che non è consentito in sede di ricorso per cassazione svolgere censure
attinenti alla misura della pena concordata dalle parti, salvo che si tratti di pena illegalmente
determinata ( Cass. 21/12/2009 El Hanana);
– Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed
al versamento della somma di euro 1.500,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23-10-2013.

considerazione degli elementi indicati nell’art. 133 c.p.;

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