Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6270 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6270 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CAFISO PASQUALE N. IL 12/02/1967
avverso la sentenza n. 107/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 27/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Px(2 CeikA,0
che ha concluso per …e
ou,R
eN,V,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/12/2012

Ritenuto in fatto
Cafisio Pasquale propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con
la quale la corte di appello di Reggio Calabria ha ridotto la pena inflitta dal GUP del
tribunale della medesima città previa concessione delle attenuanti generiche in
relazione al reato di cui all’articolo 73 d.p.r. 309/90 contestato per l’illecita
detenzione di kg 3 di hashish.
Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
relazione al mancato riconoscimento della diminuente del comma 5 dell’articolo 73
d.p.r. 309/90 nonché in ordine all’entità del trattamento sanzionatorio ed alla omessa
riduzione della pena nei limiti massimi consentiti dal riconoscimento delle attenuanti
generiche.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato su
censure di merito.
La corte d’appello di Reggio Calabria ha correttamente fatto riferimento in
motivazione alle modalità del fatto ed al quantitativo dello stupefacente ritenendolo
logicamente non esiguo in rapporto al quantitativo complessivo ed al numero delle
dosi ricavabili – 15.131; circa, ed ha sottolineato il ruolo di corriere per conto terzi
svolto dall’imputato.
La motivazione sul punto si conforma, dunque, ai principi enunciati dalle sezioni
unite secondo cui la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui
all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in
ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo
e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità,
circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla
legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di
incidenza sul giudizio. (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010 Rv. 247911).
Le contestazioni del ricorrente, tra l’altro incentrate sul dato ponderale e sulle
circostanze dell’azione asseritamente indicative di non proclività delitto da parte
dell’imputato, si sostanziano all’evidenza i rilievi di merito come tale insindacabile in
questa sede.
Analoghe considerazioni valgono per la determinazione della pena anch’essa
congruamente motivata con riferimento alle modalità del fatto ed alla quantitativo di
droga rinvenuta
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 12.12.2012

Il Consigliere estensore
Il Presidente

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