Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 627 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 627 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETRILLI FIORE N. IL 13/01/1971
avverso la sentenza n. 3156/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per .
44r»°
uti41.4444,’ 41341- C

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditoi)difensorjAvv. 14,AALA

Data Udienza: 18/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza del 15 novembre 2011,
ha confermato la sentenza del GIP presso il Tribunale di Pistoia del 19 maggio
2011 con la quale Petrilli Fiore era stato condannato per i reati di false
dichiarazioni sulla propria identità personale e possesso e fabbricazione di

le generalità di Russo Antonio nato a Crotone l’8 settembre 1971).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando, da un lato, una carenza di motivazione
in ordine alla invocata richiesta di assoluzione per grossolanità del falso e d’altra
parte l’eccessività della pena inflitta per la mancata concessione delle attenuanti
generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve rigettarsi il ricorso.
2. In primo luogo, perchè i motivi di doglianza ricalcano pedissequamente
quelli già esposti avanti la Corte territoriale e dalla stessa disattesi con
motivazione logica e ispirata ai principi della materia.
3. In secondo luogo, in tema di falso documentale, ai fini dell’esclusione
della punibilità per inidoneità dell’azione, ai sensi dell’articolo 49 cod.pen.,
occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell’atto e non solo la sua
modificazione grafica.
Di conseguenza le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti
annotazioni, non possono considerarsi, di per sé e senz’altro, un indice di falsità
talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica
fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non
delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento
alterato dal suo stesso autore.
Spetta, poi, al Giudice di merito stabilire, fornendo congrua motivazione,
se le peculiarità della specifica alterazione siano da ritenere un’innocua
correzione oppure l’espressione di un’illecita falsificazione grossolanamente
compiuta (v. da ultimo, Cass. Sez. V 2 dicembre 2011 n. 3711).
Nella specie la Corte territoriale ha dato espressamente conto, sulla base
di quanto affermato anche dal GIP in prime cure, come il documento contraffatto
1

documento di identificazione falso (fattispecie relativa ad una carta d’identità con

non fosse privo di attitudini ingannatorie, in quanto dotato delle caratteristiche
estrinseche di tali documenti (intestazione comunale, timbri e simboli) che solo
l’occhio esperto dei Pubblici Ufficiali, ai quali era stato mostrato, aveva
determinato all’effettuazione di ulteriori controlli in merito alla autenticità (v.
pagina 2 della motivazione).
4. La censura circa il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione
delle attenuanti generiche è, del pari, infondata in quanto nell’impugnata

Pieno ossequio alla pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo la
quale: “ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche è sufficiente che il Giudice di merito prenda in esame quello, tra gli
elementi indicati dall’articolo 133 cod.pen., che ritiene prevalente ed atto a
determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che
attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di
esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti
medesime” (v. da ultimo, Cass. Sez. H 18 gennaio 2011 n. 3609).
La pena irrogata non è, inoltre, illegale e sfugge, del pari, a qualsiasi
valutazione in fatto o basata su elementi soggettivi propri dell’imputato, che solo
il Giudice del merito può prendere in esame.
5. Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013.

decisione si da- logicamente conto della personalità dell’imputato.

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