Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6269 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6269 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DJAU DJAU DA3RIL N. IL 29/08/1969
avverso la sentenza n. 2038/2012 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

rh/-,-

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Djau Djau Djtril avverso la sentenza ex art. 444
c.p.p. in data 13.11.2012 del GIP del Tribunale di Bologna che applicava al medesimo la
pena concordata, con attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata di anni
quattro e mesi sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa oltre accessoria di legge per il
reato di cui agli artt. 73 co. 1 bis e 80 dPR 309/1990 (detenzione illecita di g. 7.365 lordi di
eroina).
Deduce l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla misura della pena e

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
consentite in questa sede.
I motivi di ricorso sovra esposti, peraltro con estrema genericità, tendono a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento.
Invero, in tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti
e recepite in sentenza (tra esse soprattutto quella principale dell’affermazione di
responsabilità nonchè della misura della pena), in quanto manifestazione di un generale
potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono
essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione (ex plurimis:
Cass. pen. Sez. VI, 19.2.2004 n. 18385, Rv. 228047).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 23.10.2013

all’incidenza su di essa delle attenuanti generiche.

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