Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6269 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6269 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MORECI SALVATORE N. IL 17/07/1967
avverso la sentenza n. 9658/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
13311-1
I t”he’
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ie. /114.71° 0,4 /1.A.” tAilp

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. a0v ,4:3-LAQUe AIMOLLI.4)

Data Udienza: 12/12/2012

Ritenuto in fatto
1. Moreci Salvatore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
con la quale la corte di appello di Roma confermava quella resa dal tribunale della
medesima città in data 27 maggio 2011 con cui era stato condannato unitamente a
Ferella Antonio alla pena di giustizia per il reato di cui agli articoli 73 e 80 DPR
309/90 perché in concorso fra loro ed al fine di cessione a terzi detenevano
illegalmente kilogrammi 61,5 di hashish corrispondente 221.706 dosi, con
l’aggravante dell’ingente quantitativo e con la recidiva specifica reiterata per il
Moreci.
L’imputato era stato notato, unitamente al Ferella da personale della squadra mobile
in un quartiere romano nell’ambito di un anomalo movimento di autovetture ed era
stato visto scendere da una prima autovettura e dirigersi verso una Bmw
parcheggiata, nel cui bagagliaio era stato collocato un trolley contenente kilogrammi
61,5 di hashish. Anche sulla persona del Moreci era stato rinvenuto un frammento di
hashish. Lo stesso ammetteva pienamente l’addebito affermando essersi approfittato
dell’ingenuità del coimputato.
Decidendo sui motivi di impugnazione la corte di appello rigettava la richiesta di
esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 80 d.p.r. 309/90 motivata con la
impossibilità che la droga potesse soddisfare fino alla saturazione il mercato romano
in quanto notoriamente ampio, evidenziando l’assai elevato numero di dosi ricavabili
e rigettava altresì la richiesta di esclusione della recidiva motivando sulla pericolosità
sociale in tutta dell’imputato e sul rilievo che il comportamento processuale del
Moreci non poteva essere in nessun caso considerato meritevole e collaborativo in
quanto quest’ultimo, pur ammettendo pienamente la propria responsabilità, aveva
negato il coinvolgimento del coimputato nel tentativo di scagionarlo malgrado
l’evidenza dei fatti.
2. Deduce in questa sede il ricorrente:
2.2 la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione posto che la sentenza si
sarebbe soffermata unicamente sulla posizione del Ferella ed avrebbe omesso di
contestualizzare l’aggravante dell’articolo 80 DPR 309/90;
2.3 la manifesta illogicità della motivazione con cui il giudicante aveva ritenuto la
recidiva osservando Si osserva che la decisione avrebbe dovuto valutare anche altri
elementi individualizzanti (personalità dell’imputato, occasionalità della condotta,
ecc.), così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Considerato in diritto
Il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato, generico ed articolato
su censure di merito.
Per quanto concerne il primo motivo, premesso, infatti, che la decisione si conforma
ai principi enunciati dalle Sezioni Unite nella Sentenza n. 36258 del 24/05/2012 (Rv.
253150) secondo cui in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma secondo,
d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a
2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni
sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale

valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata, osserva il
Collegio che il ricorrente non indica in realtà né gli elementi specifici la cui
valutazione avrebbe dovuto portare ad un risultato valutativo diverso per il Moreci
rispetto al Ferella, né le ragioni della decisività di essi.
Si appalesa dunque evidente la genericità oltre alla manifesta infondatezza del ricorso
sul punto avendo i giudici di appello ritenuto comunque dirimente il numero delle
dosi ricavabili.
Ed anche sul secondo motivo i rilievi si appalesano del tutto generici oltre che
manifestamente infondati avendo il giudice di appello con ragionamento sicuramente
ineccepibile sotto il profilo logico inteso evidenziare che il comportamento solo
apparentemente collaborativo dell’imputato, trova spiegazione proprio nell’attualità
dell’inserimento dell’imputato in contesti criminali, e che tale dato è ulteriormente
avvalorato non solo dalle modalità del fatto, ma anche dai precedenti specifici,
seppure risalenti nel tempo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 12.12.2012

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