Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6267 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6267 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GJINI DRILON N. IL 13/09/1990
avverso la sentenza n. 2831/201,1/GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ANCONA, del 07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Ancona – giudice per le indagini preliminari — con
sentenza del 7/12/2012, applicava all’imputato la pena concordata, ai sensi
dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui agli artt. 73 e 80 DPR 309/90;

rilevando violazione di legge poiché la sostanza stupefacente sequestrata (circa 8 kg
di marijuana) è inferiore alla soglia fissata per la ingente quantità da Sez. U,
Sentenza n. 36258 del 24/05/2012 Ud., dep. 20/09/2012, Rv. 253150 (“In tema di
produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante della
ingente quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di
norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in
milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al
d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di
merito, quando tale quantità sia superata); deduce, inoltre, la mancata o manifesta
illogicità della motivazione;
-Ritenuto che l’impugnazione è manifestamente infondata, atteso che la pena risulta
applicata su richiesta congiunta delle parti in epoca successiva alla pronuncia delle
Sezioni Unite richiamata dal ricorrente, la decisione contiene un adeguato esame dei
presupposti di rito e di merito per il patteggiamento, oltre alla disamina di non
ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129
C.P.P.;
-richiamato, quanto alle censure inerenti alla motivazione, il consolidato
orientamento di questa Corte secondo il quale “in caso di patteggiamento ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di
esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle

-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione,

ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei
limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. 17/11/2011 n. 6455);
-Ritenuto che gli indicati elementi minimi si riscontrano nella specie;
-Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero,

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 23-10-2013.

al versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

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