Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6266 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6266 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIARDINA GIOVANNI N. IL 02/04/1978
avverso l’ordinanza n. 819/2015 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
10/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
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Data Udienza: 26/11/2015

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Ritenuto in fatto.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice di appello de libertate, ha rigettato
l’impugnazione proposta da Giovanni Giardina contro l’ordinanza del giudice delle indagini
preliminari che non ha accolto la richiesta di revoca o sostituzione della custodia in carcere con
quella degli arresti domiciliari, tenuto conto che la Corte d’appello ha escluso per il correo
Tutino l’aggravante dell’ingente quantità e lo ha condannato alla pena di due anni di

Il giudice d’appello de Cenate rileva che si è trattato di un acquisto e trasporto di un
enorme quantitativo, pari a circa 2,5 tonnellate di hashish, nei termini già precisati dal “giudice
per le indagini preliminare” che ha negato ogni modifica dell’attuale misura custodiate, tra
l’altro facendo riferimento ai parametri stabiliti dalle Sezioni unite e considerato che, sulla base
del principio attivo, pari a circa mezzo chilo di principio attivo, si tratta di un narcotraffico di
“straordinarie dimensioni”.
Il Tribunale – premessa la diversità tra riesame e appello, giudizio quest’ultimo da
svolgere con regole cognitive più ampie tenuto conto della natura tipicamente devolutiva ribadisce di avere la funzione di colmare eventuali mancanze argomentative e, passando
all’esame delle esigenze cautelari, rileva che non sono stati allegati elementi nuovi che
possano modificare l’orinarla valutazione.
Anche a ritenere la formale esclusione dell’aggravante, si è in presenza di un fatto di
notevole gravità, sol se si consideri che si tratta di una importazione di oltre due quintali di
hashish, destinata alla distruzione in Sicilia, circostanza che porta a considerare l’inserimento
di Giardina in un vasto circuito di criminale organizzato per il traffico internazionale.
Ulteriori elementi sono rappresentati dai precedenti specifici e da altre condanne per
rapina e reati ad essa collegati.
2.L’avvocato Antonio Turrisi, difensore di Diego Vacca, deduce:
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.73 e 80 comma 2, d.p.r.
n.309 del 1990 e 187, 192, 238 bis, 273 e 299 c.p.p.
A fronte del rilievo di non aver addotto alcun nuovo elemento, la difesa rileva di aver
prodotto la decisione della Corte d’appello che, confermando le conclusioni raggiunte dal
giudice di primo grado, ha escluso l’aggravante dell’ingente quantità per Giacinto Tutino,
correo di Giovanni Giardina. Tali sentenze, già passate in giudicato, sono state prodotte al
giudice per le indagini preliminari e non sono state affatto valutate.
Altrettanto non è stato considerato dal giudice d’appello, che peraltro ha errate, nel
calcolo relativo all’individuazione del principio attivo, la configurabilità in concreto
dell’aggravante della ingente quantità, anche in base a quanto emerso nel diverso giudizio a
carico del correo Tutino.
Tale circostanza, ad avviso del ricorrente, non può che avere significato ai fini della
valutazione complessiva effettuata dal giudice d’appello.

reclusione.

-Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274 c.p.p., 73 e 80,
comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990.
Per il ricorrente, il giudice d’appello ha violato i principi normativi di cui all’art. 80,
comma 2, d.P.R. 309 del 1990 nonché quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità. E’
stato svolto un ragionamento del tutto in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite, ai
fini della sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità, non avendo mai affermato la Corte
di legittimità che si configuri l’aggravante del citato art 80, una volta superato il limite di KG

di mg 500, affermando invece il contrario.
Si richiamano le decisioni intervenute per il correo Tutino, là dove è stata esclusa
l’aggravante dell’ingente quantità.
La difesa allega le due sentenze al ricorso.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è infondato.
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A differenza di quanto sostenuto dal rícorrenteiudice d’appello vi è stata una corretta

giustificazione sulle determinazione assunte, attraverso una accurata e specifica descrizione e
analisi degli elementi acquisiti nel corso dell’attività di indagine.
La motivazione, sviluppata in termini coerenti e privi di ogni deficit argomentativo,
chiarisce che le ragioni del rigetto di applicazione di una misura diversa rispetto all’attuale
custodia in carcere, oltre ad essere fondate sulla circostanza che si è in presenza di un
quantitativo “significativo” di stupefacente, destinato alla distribuzione in Sicilia,
indipendentemente dal “formale” riconoscimento o meno dell’art. 80 D.p.r. n. 309 del 1990
trova ostacolo sui precedenti specifici gravi che rendono concreto e attuale il pericolo di
reiterazione.
Le censure del ricorrente essenzialmente fondate sulle decisioni che riguardato il correo
Giacinto Tutino, non hanno rilievo alcuno rispetto a Giovanni Giardina, anzitutto perché qui la
valutazione è fondata su una prognosi cautelare volta essenzialmente, fermo restando la
gravità indiziaria, a tutelare le esigenze cautelar’ e, in particolare, ad evitare il pericolo di
reiterazione. In secondo luogo, i parametri sanzionatori, all’esito del giudizio di merito, non
possono essere rapportati al giudizio che ha riguardato altro correo, sia sotto il profilo
oggettivo che soggettivo.
Unica certezza che si può trarre dalle decisioni prodotte dalla difesa è la sussistenza di
una seria prognosi sulla gravità indiziaria di un narcotraffico di “straordinarie dimensioni”;
circostanza che porta a considerare l’inserimento di Giardina in un vasto circuito di criminale
organizzato per il traffico internazionale.
Le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata sono tali da giustificare
correttamente il diniego di una diversa misura rispetto a quella del custodia in carcere.

1,00 di hashish, ottenuto mediante la moltiplicazione del coefficiente 2.000 per il valore soglia

3
Valutazione, come è avvenuto nella concreta fattispecie, da effettuare nei limiti del
principio devolutivo e attraverso una specifica descrizione degli elementi posti prima all’esame
del giudice cautelare e poi riproposti al giudice d’appello.
Corretto, dunque, il rilievo del giudice d’appello sulla violazione del principio devolutívo
che va applicato anche negli appelli de líbertate ex art.310 c.p.p..
3.11 ricorso è dunque infondato e, a norma dell’art.616 c.p.p., il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali..

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla
cancelleria per gli adempimenti dì cui all’ad 94 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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