Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6266 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6266 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 23/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUARANTA SERGIO N. IL 01/02/1988
avverso la sentenza n. 6537/2012 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

ov/

Osserva
Ricorre per cassazione, il difensore di fiducia di Quaranta Sergio avverso la sentenza ex art.
444 c.p.p. in data 13.12.2012 del GIP del Tribunale di Lecce che applicava al medesimo la
pena concordata di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato
di cui agli art. 73 commi 1 e 1 bis lett. a) dPR 309/1990.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale con riferimento alla mancata verifica
delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e non consentite in questa

I motivi di ricorso sovra esposti, peraltro con estrema genericità, tendono a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
pattegg ia mento.
Infatti è stato affermato che “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza
che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità
della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7.
2006, n. 34494).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 23.10.2013

sede.

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