Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6263 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6263 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DESTRO IVAN N. IL 02/10/1988
avverso la sentenza n. 901/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 23/10/2013
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Destro Ivan avverso la sentenza emessa in data
25.6.2012 dalla Corte di Appello di Catania che in riforma di quella in data 15.12.2011 del
G.i.p. del Tribunale di Catania, con la quale il predetto era stato riconosciuto colpevole del
delitto di cui all’art. 73 dPR 309/1990, concedeva le attenuanti generiche e determinava la
pena in anni tre di reclusione ed €18.000,00 di multa.
Denunzia l’erroneità dell’aumento di pena per la continuazione essendo il delitto in questione
A prescindere dalla manifesta infondatezza delle censure mosse, è pervenuta formale rinuncia
al ricorso a firma del ricorrente in una al suo difensore di fiducia.
La rinuncia al ricorso comporta, ai sensi degli artt. 589 e 591 c.p.p., l’inammissibilità del
ricorso.
Consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in 500,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013
unitario; e, in subordine, si duole della misura dell’aumento di pena.