Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6261 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6261 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 23/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COZZOLINO GIACOMO N. IL 12/11/1983
avverso la sentenza n. 6732/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Pi

E

2.

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Cozzolino Giacomo in ordine al reato di cui
all’articolo 189 del Codice della Strada, ha proposto
ricorso in cassazione l’imputato chiedendone
l’annullamento per violazione di legge in punto di

il sinistro sarebbe unicamente addebitabile unicamente
alla persona offesa e per violazione di legge in relazione
all’art.133 comma 2 c.p.p. l’eccessiva severità della pena
inflitta e la mancata concessione delle attenuanti
generiche.
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, coma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui
la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta
e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al
giudice di legittimità. Una volta infatti che il giudice
di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con
motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità
valutare gli atti. La Corte di appello di Roma ha invero
adeguatamente ed esaustivamente motivato, spiegando
compiutamente le ragioni per cui doveva ritenersi
sussistente la responsabilità dell’odierno ricorrente,
che, dopo avere determinato la caduta da un ciclomotore di

responsabilità in relazione all’art.192 c.p.p. in quanto

Marinucci Giuliano e Cancedda Giuliana, si allontanava
senza avere prestato soccorso al Marinucci, che a seguito
della caduta rimaneva dolorante sull’asfalto.
Quanto

alle

doglianze

concernenti

il

trattamento

sanzionatorio, si rileva che la decisione impugnata
risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che
soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi

Pi

per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di
legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con

sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno
2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la
Corte di appello di Roma espressamente chiarito le ragioni
in base alle quali ha ritenuto di confermare la pena
irrogata nel giudizio di primo grado.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23.10. 2013

formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,

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