Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6260 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6260 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASSATELLI GIORGIO N. IL 24/03/1978
avverso la sentenza n. 2994/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva

Ricorre per cassazione Passatelli Giorgio avverso la sentenza emessa in data 19.11.2012 dalla
Corte di Appello di Genova che confermava quella in data 14.5.2012 del G.i.p. del Tribunale di
Genova, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di
reclusione ed C 26.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73 commi 1 e 1

bis dPR

309/1990.
Denunzia il difetto di motivazione avendo la sentenza impugnata ripreso il ragionamento logico
seguito dai giudici di prime cure senza valutare ed analizzare le argomentazioni difensive.

Invero, è palese la sostanziale aspecificità della censura mossa consistendo questa nella
generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione
impugnata.
Peraltro, “nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere
un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente
tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una
valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le
ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni
fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata e ravvisare, quindi, la superfluità delle deduzioni suddette” (Sez. IV, 24
ottobre 2005, n. 1149, Rv. 233187).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa aspecifica e manifestamente infondata.

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