Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 626 del 03/11/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 626 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
FARNESI CLAUDIA nato il 07/01/1962 a ASCOLI PICENO
COSTANTINI CLAUDIO nato il 24/03/1962 a ASCOLI PICENO

avverso la sentenza del 14/12/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI, che ha concluso per l’annullamento con rinvio al giudice civile
competente per valore in grado di appello
Udito il difensore di parte civile, avv. Annamaria Amadio, che chiede la
conferma della sentenza e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali
chiede la liquidazione
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Ancona ha, con la sentenza impugnata, confermato il
giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di Farnesi
Claudia per reati di ingiuria e minaccia continuata in danno di Amadio Annamaria
e a carico di Costantini Claudio per lesioni personali, minaccia e danneggiamento
in danno della medesima Amadio e, in parziale riforma della sentenza
impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti per

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gitv

Data Udienza: 03/11/2017

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essere tutti i reati estinti per prescrizione e ridotto l’ammontare del risarcimento
riconosciuto alla parte civile.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore
degli imputati per erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., per
essere stata confermata la sentenza di primo grado senza un adeguato vaglio
delle dichiarazioni della persona offesa e senza tener conto delle deduzioni

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza va annullata per le ragioni di seguito esposte.
1. Il reato di ingiuria è stato espunto dall’ordinamento penale dal d.lgs. n. 7 del
15/1/2016, per cui vanno annullate senz’altro le disposizioni penali concernenti
l’illecito suddetto. Secondo quanto statuito, dì recente, dalle Sezioni Unite di
questa Corte (n. 46688 del 29/9/2016), da cui non si ravvisano motivi per
discostarsi, vanno annullate, in conseguenza dell’aboliti° criminis intervenuta,
anche le statuizioni civili (limitatamente all’ingiuria).

2.

La sentenza va annullata anche in relazione ai reati residui (minaccia

contestata a Farnesi; minaccia, lesioni e danneggiamento contestati a
Costantini), perché è fondato il ricorso dell’imputato. Il giudice d’appello ha
rilevato immediatamente, ex art. 129 cod. proc. pen., l’intervenuta prescrizione
dei reati e confermato le statuizioni civili senza minimamente confrontarsi con le
censure difensive, con le quali era stata contestato il fondamento della
responsabilità e l’ammontare del risarcimento. Si è posto, in tal modo, in frontale
con l’art. 578 cod. proc. pen. e con la giurisprudenza dì questa Corte (ex multis,
Cass., n. 28959 del 10/5/2017), secondo cui, allorché il giudice d’appello rilevi
una causa di estinzione del reato e vi sia costituzione di parte civile, deve
decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza
che concernono gli interessi civili. Il che significa che il processo deve proseguire,
secondo le regole proprie del processo penale, con l’esame dei motivi di
gravame, al fine di pervenire ad una decisione sull’azione civile “causa cognita”.
Tanto non è avvenuto, per cui anche questa parte della sentenza va posta nel
nulla.

3. In conclusione, la sentenza va annullata in relazione all’ingiuria – contestata a
Farnesi Claudia – perché il fatto non è più previsto come reato; va annullata con
riguardo agli altri capi della decisione – concernenti sia Farnesi che Costantini con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, dal

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t/R

difensive.

momento che il processo deve proseguire, allo stato, solo per decidere sulla
domanda della parte civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio quanto all’imputazione di cui all’art.
594 cod. pen. a carico di Farnesi Claudia perché il fatto non è previsto come
reato; annulla la medesima sentenza agli effetti civili quanto alla residua

appello.
Così deciso il 3/11/2017

ri

Il C nsigl’ere Estensore
(A

Il Presidente
(Ger o abeone)

e
,

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

imputazione con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di

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