Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6259 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6259 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HADAD ABDELKRIM N. IL 08/07/1977
avverso la sentenza n. 4369/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
19/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 23/10/2013
Fatto e diritto
HADAD ABDELKRIM ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, parzialmente
riformando in melius quanto al trattamento sanzionatorio quella di primo grado, lo ha
peraltro riconosciuto colpevole della violazione dell’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990
Non risultano articolati i motivi di ricorso, conseguendone che questo va dichiarato
inammissibile (articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p.).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 (cinquecento) a titolo di sanzione
pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
contestatagli.