Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6258 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6258 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
MONE ERION N. IL 14/11/1979
avverso la sentenza n. 1778/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Q31/17

Osserva
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze avverso la
sentenza emessa in data 23.10.2012 dalla Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma
di quella in data 10.11.2011 del Tribunale di Prato con cui Mone Erion era stato dichiarato
colpevole del delitto di cui all’art. 73, 5 0 comma dPR 309/1990, avverso la sentenza emessa
in data 10.7.2012 dalla Corte di Appello di Firenze che confermava quella in data 5.3.2012 del
Tribunale di Firenze, con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole del delitto di cui
all’art. 73 comma 1 e 1 bis dPR 309/1990, concedeva al predetto le circostanze attenuanti

Deduce il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine alla concessione delle
circostanze attenuanti generiche, negate dal giudice di primo grado.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
Per vero, la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla
discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai fini della
concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a
prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo
elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di
esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso” (Cass. pen. Sez. II, n. 3609 del
18.1.2011, Rv. 249163).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013

generiche e riduceva la pena ad anni quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa.

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