Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6257 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6257 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETRUZZI GIAN CESARE N. IL 06/09/1953
avverso la sentenza n. 1245/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
04/12/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 23/10/2013
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Petruzzi Gian Cesare in ordine al reato di
cui all’articolo 589 c.p., ha proposto ricorso in
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
difetto di motivazione in punto di responsabilità in
c.p. in quanto, a suo avviso, la morte di Simonini Alfredo
sarebbe attribuibile ad una tragica fatalità e non invece
a lui addebitabile. Lamentava altresì difetto di
motivazione in relazione agli articoli 62 bis e 133 c.p.,
con riferimento al ritenuto giudizio di equivalenza tra le
attenuanti generiche e l’aggravante contestata e alla
dosimetria della pena.
Il ricorso è inammissibile,
ex articolo 606, coma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui
la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta
e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al
giudice di legittimità. Una volta infatti che il giudice
di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con
motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità
valutare gli atti. La Corte di appello di Firenze ha
invero adeguatamente ed esaustivamente motivato,
spiegando compiutamente le ragioni per cui doveva
relazione agli articoli 129 e 605 c.p.p. e 589, 42 e 43
ritenersi sussistente la responsabilità dell’odierno
ricorrente in ordine al reato ascrittogli, in quanto
evidenziava che la vittima, Alfredo Simonini, che stava
spingendo a mano il ciclomotore, era stato raggiunto e
violentemente attinto dall’autoarticolato condotto dal
Petruzzi, che procedeva nella stessa direzione e corsia.
Quanto alle doglianze concernenti il trattamento
sanzionatorio, si rileva che la decisione impugnata
risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che
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soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogici (Cass., sez.3, 16 giugno
2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la
Corte di appello di Firenze espressamente chiarito le
ragioni in base alle quali ha ritenuto di confermare la
pena irrogata nel giudizio di primo grado.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
N
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23.10. 2013