Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6256 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6256 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
Data Udienza: 23/10/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOUHANAN KAMAL N. IL 01/01/1983
avverso la sentenza n. 1671/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
ow/7
Osserva
Ricorre per cassazione personalmente Bouhanan Kamal avverso la sentenza emessa in data
10.7.2012 dalla Corte di Appello di Firenze che confermava quella in data 5.3.2012 del
Tribunale di Firenze, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi dieci di
reclusione ed C 4.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73, 5 0 comma dPR 309/1990.
Deduce che la mancanza del rinvenimento di somme di denaro e la modica quantità dello
stupefacente non avrebbero dovuto consentire l’affermazione di penale responsabilità.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.
punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità,
sottraendosi la motivazione della impugnata sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di
coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
Infatti, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata
valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite,
trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito, tanto più che,
trattandosi di doppia pronunzia conforme, il limite del devolutum non può essere superato
ipotizzando recuperi in sede di legittimità (Cass. pen., sez. II, 15.1.2008, n. 5994; Sez. I,
15.6.2007, n. 24667, Rv. 237207; Sez. IV, 3.2.2009, n. 19710, Rv. 243636).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013
La censura mira ad una improponibile rivalutazione della prova e si risolve in deduzioni in