Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6255 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6255 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
Data Udienza: 23/10/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABBASSI HAMOUDA N. IL 15/12/1963
avverso la sentenza n. 1668/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
■9
•
Fatto e diritto
ABBASSIHAMOUDA ricorre sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo
Con il ricorso contesta il giudizio di responsabilità.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Vi è da rilevare come il motivo in punto di responsabilità si risolva in una doglianza
meramente assertiva e assolutamente generica, che comunque integra una censura
inammissibile sulle modalità valutative del compendio
m
indiziario, che il giudice di merito
ha sviluppato – in linea con quello di primo grado- in modo ampiamente convincente
sull’ apprezzamento della vicenda e della personalità del prevenuto [valorizzando la
circostanza che l’ABBASSI fosse stato sorpreso a inghiottire
partedella droga, fosse
privo di attività lavorativa, fosse stato trovato in possesso di telefoni cellulari pur non
svolgendo attività lavorativa].
Si tratta di una valutazione non arbitraria, che qui non ammette censure.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
Per questi motivi
dichiara inammissibile
m
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013
Il Consigliere estensore
grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 73 del dpr n. 309/90.