Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6252 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6252 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
Data Udienza: 23/10/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NWANONENYI FRED N. IL 28/06/1962
avverso la sentenza n. 1711/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
N
C
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Nwanonenyi Fred in ordine al reato di cui
agli articoli 110 c.p.,73 commi 1 e 1 bis, d.PR. n.309/90
ha proposto ricorso in cassazione l’imputato chiedendone
l’annullamento per manifesta illogicità e
mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile,
ex articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché generico oltre che proposto per
motivi manifestamente infondati.
La decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale, anche per quanto concerne la mancata
concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria
della pena. E appena il caso di considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della
pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo
ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22
settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo
“si ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998,
Rv.211583), ma afferma anche che le statuizioni relative
contraddittorietà della motivazione con riferimento alla
al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui
all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione solo
quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti
illogici (Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908,
Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non
sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di appello di
Torino espressamente chiarito le ragioni in base alle
quali non ha ritenuto di concedere al ricorrente le sopra
1’1
indicate attenuanti, in considerazione del fatto che
risulta pluripregiudicato per reati recenti e specifici e
che risulta avere fornito false indicazioni sulla sua data
di nascita e sull’attività da lui esercitata.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23.10. 2013
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle