Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6251 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6251 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENNARO CALOGERO N. IL 16/02/1986
avverso la sentenza n. 4613/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 23/10/2013

P

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Gennaro Calogero in ordine ai reati di cui
all’articolo 186, comma 2, lett.b) del Codice della
Strada, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
chiedendone l’annullamento per violazione di legge in

verbale di accertamento urgente sulle persone (art.354
co.3 c.p.p.) finalizzato alla verifica del tasso alcol
emico nel sangue, non essendo stati ivi indicati i motivi
di urgenza e gli indizi di reato (sintomi di ubriachezza)
che avevano indotto gli agenti operanti a procedere
all’accertamento urgente sulla persona previsto e
disciplinato dall’art.354 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui
la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta
e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al
giudice di legittimità. Una volta infatti che il giudice
di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con
motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità
valutare gli atti. La Corte di appello di Palermo ha
invero adeguatamente ed esaustivamente motivato in punto
di responsabilità, evidenziando che il ricorrente

punto di responsabilità, dovendosi considerare nullo il

presentava gli occhi arrossati e per questo venivano
eseguiti gli accertamenti etilometrici, previa
acquisizione del consenso dello stesso Gennaro.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi

di causa di inammissibilità

p/

riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23.10. 2013

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

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