Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 625 del 30/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 625 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTINELLI MICHELE N. IL 01/11/1978
GRIMALDI MARCO N. IL 11/09/1976
avverso la sentenza n. 1069/2012 TRIBUNALE di LODI, del
01/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E Asa—L
Ct
che ha concluso per I`

gef

Data Udienza: 30/09/2013

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Lodi, in sede di giudizio abbreviato, ritenendo responsabili Michele
Martinelli e Marco Grimaldi in relazione a quattordici furti, ha applicato al primo la pena di
anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2.900,00 di multa e al secondo la pena di anni due,
mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
Il giudice, con riguardo al Martinelli, è giunto a determinare la pena applicata, con il
seguente procedimento: pena base, mesi nove di reclusione ed euro 450 di multa, in
relazione ad uno qualsiasi dei furti, con applicazione delle circostanze generiche equivalenti,

dei restanti tredici episodi di furto, con riduzione per il rito; con riguardo al Grimaldi è giunto
a determinare la pena applicata, con il seguente procedimento: pena base, mesi sette, giorni
venti di reclusione ed euro 400 di multa, in relazione ad uno qualsiasi dei furti, con
applicazione delle circostanze generiche equivalenti, operando un aumento di pena di mesi
due e giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa per ciascuno dei restanti tredici episodi
di furto, con riduzione per il rito.
2. Nell’interesse del Martinelli e del Grimaldi è stato proposto ricorso per cassazione, affidato
ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione dell’art. 81, cpv., cod. pen., per avere
la sentenza impugnata irrogato un aumento, rispetto alla pena base, superiore al triplo
previsto dalla legge.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato, dal momento che il calcolo operato dal Tribunale ha comportato un
aumento sicuramente superiore al triplo della pena inflitta per la violazione più grave.
Ciò posto, secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, qualora
l’aumento per la continuazione determinato dal giudice di merito superi il limite massimo del
triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più grave, la Corte di Cassazione,
nell’annullare la sentenza senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel
valore triplo di quella inflitta per il reato-base (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.
226076).
Nel caso di specie, ciò comporta che la sanzione va determinata per il Martinelli come segue:
pena base, mesi nove reclusione ed euro 450,00 multa, aumentata sino al triplo fino a
raggiungere anni due, mesi tre mesi di reclusione ed euro 1.350,00 di multa, ridotta per il
rito ad anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa; e per il Grimaldi: pena base,
mesi sette, giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa, aumentata sino al triplo fino a
mesi ventuno, giorni sessanta di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, ridotta per il rito ad
anni uno, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura dell’àfnento per
continuazione e ridetermina la pena inflitta a Martinelli Michele in anni uno, mesi sei di

1

operando un aumento di pena di mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa per ciascuno

reclusione ed euro 900,00 di multa e quella inflitta a Grimaldi Marco in anni uno, mesi tre e

Così deciso in Roma il 30/09/2013

Il Componente estensore

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4

Preside e

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giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa

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