Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6247 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6247 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANNAVO’ GIACOMO N. IL 12/10/1973
avverso la sentenza n. 656/2011 GIP TRIBUNALE di GELA, del
04/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 23/10/2013
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Fatto e diritto
CANNAVO’ Giacomo ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata
della pena in epigrafe indicata, per i delitti di cessione di sostanze stupefacenti ed altro,
deducendo, con un unico motivo, la carenza di motivazione della stessa ed il superficiale
Il ricorso è manifestamente infondato.
In proposito, basta ricordare che, secondo assunto pacifico, l’obbligo della motivazione
della sentenza di “patteggiamento” va conformato alla particolare natura della medesima
e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorchè succintamente, di avere
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove l’efficacia della richiesta sia ad essa subordinata)
e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell’articolo 129 c.p.p. ( v. Sez. IV, 27 marzo 2009, Proc. gen. App. Brescia in
proc. El Hajouji). Obbligo qui assolto in modo ampiamente satisfattivo attraverso lo
specifico riferimento agli elementi probatori emergenti dagli atti processuali.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00 ( millecinquecento), a titolo di sanzione pecuniaria,
in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla
determinazione della causa di inammissibilità.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013
Il Consigliere estensore
sviluppo delle argomentazioni.