Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6246 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6246 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 23/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL FELLAHI AHMED N. IL 23/05/1983
avverso la sentenza n. 3852/2011 Già) TRIBUNALE di SAVONA, del
05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

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Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, El Fellahi Ahmed avverso la sentenza ex art. 444
c.p.p. emessa in data 5.6.2012 del G.u.p. del Tribunale di Savona che applicava al
medesimo la pena concordata, ed in continuazione con altra, di mesi quattro di reclusione
ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all’art.73 comma 5 dPR 309/1990.
Deduce la violazione di legge in relazione all’art. 133 c.p., per la ritenuta congruità della
pena concordata tra le parti.
Il ricorso è inammissibile essendo la censure mossa aspecifica e non consentita in questa

I motivi di ricorso sovra esposti, peraltro con estrema genericità, tendono a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento.
Infatti, in tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti
e recepite in sentenza (tra esse soprattutto quella principale dell’affermazione di
responsabilità), in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge
riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in
discussione con il ricorso per cassazione (ex plurimis: Cass. pen. Sez. VI, 19.2.2004 n.
18385, Rv. 228047).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 23.10.2013

sede.

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