Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6245 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6245 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NDREU RENATO N. IL 05/08/1975
avverso la sentenza n. 11607/2011 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente Ndreu Renato avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.
in data 3.10.2012 del GIP del Tribunale di Firenze che applicava al medesimo la pena
concordata di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 589
c.p. e per quello di cui all’art. 22 comma 12 D.Ivo 286/98.
Deduce la violazione di legge in relazione all’art. 444 c.p.p., con particolare riferimento al
mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. di cui sussistevano le condizioni e all’eccessività
della pena con omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

sede.
I motivi di ricorso sovra esposti, peraltro con estrema genericità, tendono a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento.
Infatti è stato affermato che “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza
che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità
della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7.
2006, n. 34494).
Del resto, in tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle
parti e recepite in sentenza (tra esse soprattutto quella principale dell’affermazione di
responsabilità), in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge
riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in
discussione con il ricorso per cassazione (ex plurimis: Cass. pen. Sez. VI, 19.2.2004 n.
18385, Rv. 228047).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 23.10.2013

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e non consentite in questa

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