Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6244 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6244 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALAIMO GIOVANNI N. IL 01/08/1960
avverso la sentenza n. 2338/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza del giudice di primo grado
con la quale l’imputato era dichiarato colpevole per il reato di guida senza patente;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione deducendo
vizio motivazionale in punto di diniego delle attenuanti generiche;
– Ritenuto che il motivo fatto valere risulta privi di ogni specificità in violazione del combinato
disposto ex artt.581-591C.P.P.;

fondata sulla valutazione dei precedenti penali, anche specifici, dell’imputato;
– che ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento delle
spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex art.616
C.P.P.
P. Q. M.

La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23-10-2013.

– che lo stesso, in ogni caso, è manifestamente infondato, stante la congrua motivazione

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