Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6243 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6243 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL BOUZAOUI ABDELILLAH N. IL 01/01/1988
SAADALI FAICAL N. IL 11/12/1980
avverso la sentenza n. 1933/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

o

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che la Corte d’Appello di Genova, rideterminando la pena a seguito di esclusione
della recidiva, confermava nel resto la sentenza con la quale gli imputati erano stati ritenuti
responsabili di detenzione illecita di sostanza stupefacente;
– Rilevato che gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione;
– che El Bouzaoui deduceva violazione degli artt. 62 bis, 39 e 73 DPR 309/90, con riguardo al
giudizio di diniego delle generiche e alla mancata esclusione della recidiva;

responsabilità, presentando memoria difensiva illustrativa;

Ritenuta la manifesta infondatezza della censura svolta dal Bouazaoui in ragione

dell’adeguata motivazione in punto di sussistenza dei presupposti per l’applicazione della
recidiva e di insussistenza per la concessione delle attenuanti generiche;
-Ritenuta la manifesta infondatezza della censura svolta dal Saadali, stante la congrua
motivazione da parte dei giudici di merito in ordine alla responsabilità per concorso della
detenzione dell’eroina materialmente detenuta da Bouazaoui, sulla scorta di elementi di prova
convergenti (quali le conversazioni telefoniche, gli esiti degli appostamenti) ;
– ritenuto che, pertanto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili;
– Rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23-10-2013.

-che il Saadali deduceva, a sua volta, vizio di motivazione per inesistenza di prova certa della

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