Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6242 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6242 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGLIETTO VINCENZO N. IL 24/02/1971
avverso la sentenza n. 2443/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di PagItto Vincenzo avverso la sentenza emessa
in data 19.4.2012 dalla Corte di Appello di Bari che confermava quella in data 19.6.2006 del
giudice monocratico del Tribunale di Foggia -Sezione distaccata di Cerignola, con la quale il
predetto era stato condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed C 3.000,00 di
multa per il delitto di cui all’art. 73 comma 5 dPR 309/1990.
Denunzia la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla congruenza della
motivazione della sentenza di primo grado alla quale quella impugnata aveva rinviato e il

considerare prevalenti.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente infondate.
Corretta ed esaustiva è, infatti, la motivazione addotta dalla Corte territoriale a supporto
dell’infondatezza delle doglianze predette, laddove ha richiamato e condiviso integralmente la
motivazione del giudice di primo grado. Infatti, questa Suprema Corte ha affermato che, in
tema di motivazione della sentenza di appello, si deve ritenere consentita quella “per
relationem” con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate
contro quest’ultima non contengano (come nel caso di specie) elementi ed argomenti diversi
da quelli già esaminati e disattesi; il giudice di appello non è infatti nemmeno tenuto a
riesaminare dettagliatamente questioni, ribadite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle
quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni ritenute esatte ed esenti da vizi
logici dal giudice di appello e non apparendo il richiamo alla motivazione di primo grado
effettuata in termini apodittici (cfr. Cass. pen. Sez. IV, 17.9.2008, n. 38824, Rv. 241062; Sez.
V, 22.4.1999, n. 7572 Rv. 213643).
Inoltre, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche,
ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i
limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo
ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n. 227142) o
con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120 rv.
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p.,
sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico
(Cass. pen. Sez. III 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298): evenienze che nel caso di specie deve
escludersi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

h

2

difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena e alle attenuanti generiche da

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23.10.2013

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