Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6241 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6241 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DINAR NAJMEDDINE N. IL 29/04/1969
WALID EL MEKNI N. IL 27/12/1978
avverso la sentenza n. 2092/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/10/2013

Fatto e diritto

DINAR NAJMEDDINE e WALID EL MEKNI ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe
che, confermndo quella di primo grado, li riconosceva colpevoli della violazioni

separatamente giudicato]: concorso nella detenzione illecita di sostanza stupefacente
del tipo eroina.

Il DINAR contesta il giudizio di responsabilità, valorizzando a supporto le dichiarazioni

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asseqtamente liberatorie del correo. t

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Il WALID si lamenta dell’applicazione della recidiva [pur neutralizzata negli effetti dalla
concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza] e della pena ritenuta
eccessiva.

Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.

La doglianza del DINAR è inaccoglibile perché evoca una censura di merito in ordine ad un
apprezzamento afferente il compendio probatorio che compete al giudice di merito e, qui,
convergentemente effettuato sia da quello di primo grado che da quello di appello,
attraverso la valorizzazione delle circostanze fattuali della vicenda: l’inseguimento da parte
della polizia giudiziaria, i movimenti effettuati all’interno dell’autovettura degli imputati per
disfarsi della droga e la fuga, tutti elementi ritenuti non arbitrariamente dimostrativi del
del concorso consapevole del DIMAR, pur a fronte di una dichiarazione liberatoria del
correo ritenuta, in modo parimenti affatto arbitrario, non credibile [anche alla luce delle

dell’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 contestata in concorso [anche con un terzo,

dichiarazioni del terzo imputato].

Di merito è anche la doglianza del coimputato.

La Corte di merito ha ampiamente spiegato le ragioni [principalmente basate su una
precedente condanna per fatto analogo] giustificative del giudizio di pericolosità proprio
della recidiva e, nel contempo, della misura della pena irrogata [in modo comunque non
lontano dai minimi edittali].

Tale apprezzamento

sarebbe censurabile in cassazione solo quando frutto di mero

arbitrio o di ragionamento illogico: ciò che qui deve senz’altro escludersi avendo il

1.

giudice motivato, con puntuale argomentazione, le ragioni del proprio convincimento, nei
termini suesposti.

Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti(Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in mille

P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti

al pagamento delle spese

processuali e ciascuno a quello della somma di 1000,00 euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

euro, in favore della cassa delle ammende.

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