Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6241 del 17/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6241 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GORJAN SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSTA ANTONINO N. IL 23/05/1987
avverso il decreto n. 23/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 23/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/12/2015

Letta la requisitoria estesa dal Procuratore Generale in persona del dott. Antonio
Gialanella
che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

Ritenuto in fatto
La Corte d’Appello di Reggio Calabria con il decreto impugnato, reso il 23.1 –

provvedimento applicativo nei suoi riguardi della misura di prevenzione della
vigilanza speciale.
La Corte calabrese riteneva attuale la pericolosità del Costa per la sua contiguità
ad associazione di stampo mafioso ancora vitale sul territorio.
Avverso il decreto di conferma del provvedimento di prevenzione, il difensore
fiduciario del Costa ha proposto ricorso per cassazione rilevando i seguenti vizi di
legittimità:
concorreva vizio di motivazione sotto il profilo della assoluta carenza di
indicazione d’elementi positivi,dai quali desumere l’attuale pericolosità sociale del
Costa;
concorreva mala valutazione degli elementi fattuali lumeggianti la contiguità
rispetto a cosca mafiosa ancora operante sul territorio,poiché i colloqui telefonici
intercettati poissibili di più interpretazioni e l’amicizia con figlio di uno dei capi
mafiosi,oramai risalente nel tempo.
Al’odierna udienza camerale,la Corte adottava decisione come illustrato in
presente sentenza.

Ritenuto in diritto
Il ricorso de quo ha fondamento giuridico e va accolto con conseguente
annullamento del decreto impugnato e rinvio per nuovo esame alla Corte
d’Appello di Reggio Calabria.

27.1.2015, ha rigettata l’impugnazione proposta dal Costa avverso il

In effettekcome per altro sottolinea anche il P.G., concorre il vizio di motivazione,
pressoché assente, con riguardo al necessario esame della concreta ed attuale
pericolosità del Costa ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione
irrogata.
La Corte reggina al riguardo si limita a richiamare insegnamento di legittimità e
ribadire che la cosca mafiosa dei Gallico era ancora operante sul territorio,sicché,

attuale pericolosità.
Il ragionamento si rileva apparente poiché non fondato sulla indicazione e
valutazione di elementi di fatto,lumeggianti l’attualità della ritenuta pericolosità.
Attualità,in effetti, desunta dalla mera contiguità con cosca mafiosa ancora
operante sul territorio, utilizzando cioè presunzione ammissibile esclusivamente
con soggetti affiliati alla compagine criminale, mentre la stessa Corte reggina
qualifica leCosta siccome meramente ” vicino “.
Dunque,nella specie, non assume valenza dirimente la presunzione correlata
all’affiliazione con associazione di stampo mafioso,ma necessita apposita
valutazione della pericolosità sociale attuale del Costa, in forza di specifici
elementi concreti – l’amicizia con figlio del capo cosca è fondata su elementi
fattuali datati – in effettct non esposti dalla Corte reggina nel suo provvedimento.
Quindi il decreto va annullato e la questione rimessa alla Corte di Reggio Calabria
per nuovo esame
P. Q. M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria
per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2015.

risultando il Costa contiguo alla stessa, poteva fondatamente affermarsi la sua

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