Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6240 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6240 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIOP ALY N. IL 23/02/1980
avverso la sentenza n. 4519/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 23/10/2013
Fatto e diritto
DIOP ALY ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, parzialmente riformando in
melius quanto al trattamento sanzionatorio [riduzione della pena] quella di primo grado,
lo ha peraltro riconosciuto colpevole della violazione dell’articolo 73 del dpr n. 309 del
Si duole della riconosciuta recidiva e della pena ritenuta eccessiva.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo profilo, va evidenziato che l’applicazione della recidiva è stata dal
giudicante [che sul punto ha confermato la prima decisione] satisfattivamente
argomentata apprezzando i numerosi e gravi precedenti penali anche specifici, che,
quindi, non solo hanno impedito un più favorevole trattamento dosimetrico, ma hanno
anche confortato nel giudizio di pericolosità proprio dell’aggravante.
La determinazione giudiziale siccome corretta e non priva di motivazione sfugge a
censure in questa sede, a fronte, del resto, di ricorso sul punto generico e privo di
argomenti specifici che dovrebbero supportare la pretesa illogicità/carenza di motivazione
della decisione.
Ciò vale anche in ordine al secondo profilo, risultando che il giudice di merito [pur
riducendo la sanzione irrogata in primo grado], ha esercitato in modo giuridicamente
corretto [in linea con il disposto dell’articolo 133 c.p.] e con adeguata motivazione il
proprio potere sul punto, essendosi evidenziato, per applicare comunque una sanzione
“sensibilmente superiore al minimo”, il quantitativo di principio attivo della sostanza
stupefacente: ergo, la gravità del fatto.
Tale apprezzamento non merita censure, a fronte del resto, anche in questo caso, di una
doglianza sostanzialmente pretensiva e generica.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,
1990 contestatagli.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013
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trizia picpUL
Il Consigliere estensore