Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 624 del 30/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 624 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SERRANO NICOLA N. IL 10/08/1965
avverso la sentenza n. 943/2010 GIUDICE DI PACE di BARI, del
07/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E 4 t.
che ha concluso per kI n’M-0 estAk
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 30/09/2013

1. Con sentenza del 07/05/212 il Giudice di pace di Bari ha condannato Nicola Serrano alla
pena ritenuta di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di minaccia e
danneggiamento.
2. Nell’interesse del Serrano è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti
motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta inosservanza di norma processuali stabilite a pena di
nullità, in relazione agli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., sottolineando che il processo
era stato celebrato ad insaputa dell’imputato, il quale aveva avuto notizia dello stesso, con la

In particolare, si rileva che, dopo alcuni vani tentativi di notifica del decreto di citazione a
giudizio, anche l’ultima notifica del 14/01/2011 non era andata a buon fine e si era
proceduto con affissione presso la casa comunale, cui aveva fatto seguito la comunicazione
tramite raccomandata spedita in data 14/01/2011, con awiso di fissazione dell’udienza per il
giorno 02/03/2011.
In tale contesto, non si era proceduto alla notifica della copia dell’atto al difensore, ai sensi
dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.
2. Con il secondo motivo, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 96 e 97
cod. proc. pen. e 28 disp. att., cod. proc. pen., nonché inosservanza di norme processuali
stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen., con
conseguente violazione del diritto di difesa.
Al riguardo, si lamenta che, a seguito del vano tentativo di notifica del decreto di citazione
nei confronti del difensore indicato in sede di elezione di domicilio (erroneamente indicato
come aw. Dilillo, anziché Milillo), il giudice, senza rilevare l’omessa notifica al difensore di
fiducia, ovvero la sua mancata individuazione, si era limitato a nominare un sostituto, ai
sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., anziché procedere alla nomina ex novo di un
difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del codice di rito, con assegnazione dei
termini a comparire.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile per tardività.
Al riguardo, va ribadito che, in tema di impugnazioni, quando il giudice abbia depositato la
sentenza oltre il termine di giorni quindici, senza fissare in dispositivo un maggior termine di
deposito discendente dalla complessità della motivazione, l’impugnazione va proposta nel
termine di giorni trenta decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione dell’awiso di
deposito della sentenza (Sez. 6, n. 16825 del 08/04/2010, Aloisi, Rv. 247008).
Nel caso di specie, a fronte della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza in data
19/09/2012, il ricorso è stato depositato il 31/10/2012, ossia oltre l’indicato termine di trenta
giorni.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

1

notifica dell’estratto contumaciale della sentenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 30/09/2013

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Il Componente estensore

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