Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 624 del 03/11/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 624 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIGOLDI EMILIO LUCA nato il 17/01/1965 a MILANO

avverso la sentenza del 20/09/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. Andrea Sallustri, che si riporta ai motivi e insiste per
l’annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano ha, con la sentenza impugnata, confermato quella
emessa dal giudice di prima cura, che aveva condannato Rigoldi Emilio Luca per
bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento
della Elme sas, dichiarato il 25/10/2007.
Secondo quanto accertato in sentenza l’imputato, operando nella qualità di socio
accomandatario della società sopradetta, distrasse o dissipò il patrimonio sociale
mediante il rilascio di fideiussioni a favore della Piazzatorre Ski s.p.a., di cui egli

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Data Udienza: 03/11/2017

stesso era legale rappresentante. Inoltre, tenne le scritture contabili in modo da
non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli
affari. La Corte d’appello ha però assolto l’imputato dall’accusa di aver operato
una ulteriore distrazione: quella di aver affittato l’immobile sociale alla Corona
Servizi srl, di cui – ancora una volta – egli stesso era socio e presidente del
Consiglio di Amministrazione, senza riscuotere i corrispettivi.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per

considerazione, dalla Corte d’appello, “le specifiche doglianze” avanzate in punto
di elemento soggettivo, avendo egli provato, anche attraverso la relazione del
curatore fallimentare, che “avrebbe voluto saldare il finanziamento con fini
leciti”, o mediante i canoni di locazione che la Corona Servizi srl si era impegnata
a corrispondere, o mediante la vendita dell’immobile a terzi (deduce che aveva
sottoscritto un compromesso di vendita con altra società, nel luglio 2004),
ovvero mediante un contratto d’affitto di ramo d’azienda. Fatti che
dimostrerebbero la mancanza del dolo specifico richiesto – secondo lui – per
l’integrazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Quanto alla bancarotta documentale, lamenta che “nessuna volontà consapevole
dell’imputato di omettere la tenuta delle scritture contabili sì da impedire la
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della ditta al medesimo
intestata” sia stata accertata, tanto più che la contabilità era stata aggiornata
fino al 31/12/2005 e “lo stesso curatore non era a conoscenza di chi tenesse la
contabilità e se lo scrivente avesse responsabilità in merito al mancato
rinvenimento della stessa”.
Quanto al trattamento sanzionatorio, lamenta che la Corte d’appello non abbia
motivato in ordine alla richiesta di contenere la pena nel minimo edittale e che
abbia illogicamente motivato in ordine alla richiesta di applicare le attenuanti
generiche con criterio di prevalenza, tenuto conto del fatto che è incensurato e
che non ha conseguito alcun profitto dalle operazioni contestate. Inoltre, la Corte
ha sottovalutato l’esigenza, da lui rappresentata, di vedersi ridurre la pena sotto
í tre anni, sì da poter scontare la pena con misura alternativa: fatto che gli
consentirebbe di assistere la sorella – priva di altri familiari conviventi gravemente malata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
1. Secondo l’indiscusso orientamento di questa Corte, già richiamato dai giudici
di merito, la prestazione di fideiussioni – che non inerisca all’attività caratteristica

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Cassazione l’imputato dolendosi del fatto che non siano state prese in

dell’impresa – con le quali l’amministratore della società determina, senza alcun
utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo ai danni
dei creditori integra la distrazione rilevante ai sensi della L. Fall., art. 216,
comma 1, n. 1, (Cass., n. 32467 del 16/4/2013, rv 256779; Cass. Sez. 5, n.
6462 del 04/11/2004, Rv. 231393; id. Sez. 5, n. 48781 del 11/11/2004, Rv.
231277). Nel caso di specie, è stata accertata – in maniera non contestata – la
prestazione di garanzie, per ingenti importi, in favore di altra società, certamente
riferibile alla stessa compagine amministrativa della società fallita, in termini di

economico per la società poi fallita è stato correttamente ravvisato nell’incidenza
dell’obbligazione di garanzia sul patrimonio della società amministrata, anche in
ragione del fatto che la prestazione della garanzia era avvenuta senza alcuna
contropartita economica. Del resto, la Corte di merito non ha mancato di
evidenziare che, nella fattispecie, al pregiudizio potenziale di siffatte attività
negoziali aveva fatto riscontro anche un danno reale, in quanto, a seguito
dell’inadempienza della società beneficiaria, il patrimonio della Elme sas è stato
aggredito dai garantiti, con conseguente perdita del patrimonio stesso.

2. Quanto all’elemento soggettivo, decisivo appare il rilievo, già contenuto nelle
sentenze di merito, che la bancarotta patrimoniale – contrariamente all’opinione
del ricorrente – non esige affatto la volontà di provocare il fallimento
dell’impresa, né l’intenzione di recare pregiudizio ai creditori (che rileva
solamente nel riconoscimento di passività inesistenti), bastando il dolo generico,
dato dalla consapevole volontà dei singoli atti di sottrazione, occultamento o
distrazione e, comunque, di quegli atti con i quali sì viene a dare fa patrimonio
sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa, con la
consapevolezza di compiere atti che cagionano, o possono cagionare, danno ai
creditori (Cass., SU, n. 22474 del 31/3/2016, rv 266805; Cass., sez. 5, n. 52077
del 4/11/2014, rv 261348; sez. 5, n. 11899 del 14/1/2010, rv. 246357).
Correttamente è stato negato rilievo, quindi, all’aspettativa (solo enunciata,
peraltro) di “saldare il finanziamento” attraverso i canoni derivanti dall’affitto
dell’immobile, ovvero attraverso la vendita dello stesso, giacché il reato di
bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo, seppur concreto, sicché
viene ad esistenza già quando l’agente espone la società amministrata al rischio
(elevatissimo, nella specie) di compromettere il patrimonio sociale.
Nella bancarotta documentale generica, poi, il dolo è dato – come già
rimarcato dalla Corte d’appello, con proposizioni totalmente ignorate dal
ricorrente – dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture
contabili e dalla consapevolezza che questo fatto renderà impossibile, o più
difficile, la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, senza che
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condotta sicuramente eccentrica rispetto all’oggetto sociale. Il pregiudizio

sia affatto richiesta la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Cass.,
sez. 5, 8/6/2010, n. 21872). Coscienza e volontà che, nel caso di specie, sono
state correttamente desunte dalla natura delle operazioni svolte, comportanti
l’immediato insorgenza di un pregiudizio per la società, nonché dalla assoluta
omissione delle registrazioni contabili successivamente al 31/12/2005; vale a
dire, proprio in relazione agli anni in cui sono state poste in essere le operazioni
distrattive sopra specificate. Intrisa di logica stringente, quindi, ed esaustiva per
l’assolvimento dell’obbligo motivazionale, è la notazione contenuta in sentenza,

omissioni contabili dà conto della sussistenza del dolo (generico) richiesto per la
qualificazione della condotta in termini di bancarotta fraudolenta documentale”,
desumendosi dalla comune esperienza che l’irregolarità e il disordine contabile
sono funzionali all’occultamento dei fatti di gestione comportanti responsabilità civile e penale – per gli autori degli stessi.

3.

Totalmente infondate, infine, sono anche le critiche al trattamento

sanzionatorio, che è rimesso al prudente apprezzamento del giudice e
censurabile in Cassazione solo nei limiti dell’assenza o manifesta illogicità della
motivazione. Nella specie, il riferimento all’intensità del dolo e alla gravità della
condotta tenuta dall’imputato – che non ha esitato a compromettere le sorti della
società amministrata a vantaggio di altro ente a lui riferibile, con l’effetto di
svuotare, sostanzialmente, la garanzia patrimoniale dei creditori – vale a
giustificare sia la modulazione della pena (applicata, peraltro, in misura
leggermente superiore al minimo edittale) sia il diniego di prevalenza delle
generiche (pure concesse), atteso che è stato fatto corretto riferimento ai canoni
che – per legge – devono guidare il giudice nell’esercizio del potere discrezionale.
Tanto basta ad escludere che il giudicante si sia sottratto all’obbligo di
motivazione, posto che tale obbligo è assolto con l’indicazione degli elementi
presi in considerazione, senza che debba profondersi nella contestazione di tutti
quelli prospettati dalla difesa, posto che il giudizio sulla pena costituisce il
risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico su tutti gli
elementi che possono concorrere – in astratto – a determinarla.

4. Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, in parte infondati e in
parte inammissibili, non possono trovare accoglimento per le ragioni sin qui
esposte; ai sensi dell’art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese del procedimento.

5

(PA

per la quale “proprio lo stretto legame tra le vicende distrattive e le correlate

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3/11/2017

Il iC sigli e Estensore
(A

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Il Presidente
(Ge a

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