Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6239 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6239 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOZZI MAURO GIUSEPPE N. IL 15/11/1978
avverso la sentenza n. 2481/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 23/10/2013
Fatto e diritto
SOZZI Mauro Giuseppe ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di
ebbrezza ex art. 186, comma 2, lettera c) del codice della strada ed ha richiamato per
relationem la motivazione del primo giudice circa l’assenza di elementi positivamente
Con il ricorso, si censura il giudizio di diniego delle circostanze attenuanti generiche per
omessa motivazione, essendosi limitato il giudice di appello ad un mero rinvio alla
sentenza di primo grado.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che la concessione o no delle circostanze attenuanti generiche risponde ad
una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve
essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del
decidente circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del
reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese, comunque, come
oggetto di una “benevola concessione” da parte del giudice, né l’applicazione di esse
costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve
avvenire come riconoscimento dell’esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di
positivo apprezzamento ( v. Sezione VI, 28 ottobre 2010, Straface).
Da queste premesse, pur dovendosi apprezzare la sinteticità del diniego, che ha
richiamato la sentenza di primo grado ed ha valorizzato l’omessa indicazione da parte
dell’appellante di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle
generiche, è da rilevare che neppure nel ricorso sono spiegati e dimostrati specifici
elementi, riconducibili ai parametri di cui all’articolo 133 c.p., che dovrebbero portare a
ritenere gravemente illogica la determinazione giudiziale.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente medesima al
pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in
mille euro, in favore della cassa delle ammende.
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valutabili per la concessione delle attenuanti generiche.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013
Il Consigliere estensore