Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6239 del 10/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 6239 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MATRANGA GIANCARLO ORAZIO N. IL 16/11/1970
avverso l’ordinanza n. 557/2015 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
07/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 10/12/2015

4
,

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Marilia Di Nardo, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Per il ricorrente sono presenti gli Avvocati Giaquinto e Starace, i quali
chiedono l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Matranga Giancarlo Orazio è imputato dei reati di cui agli articoli

decreti di acquisizione di tabulati telefonici, accedendo abusivamente al
sistema informatico Hydra; il gip del tribunale di Lecce ha disposto la
misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo un elevato pericolo
di reiterazione delle condotte illecite, atteso che il Matranga attuava
imperterrito da tempo, abusando delle proprie funzioni, un vero e
proprio sistema di acquisizione di dati riservati attinenti alle
comunicazioni telefoniche di persone ed aziende, che preludeva
verosimilmente ad un meccanismo abusivo di spionaggio. Riteneva che il
pericolo di recidivanza fosse insito nelle modalità della condotta,
connotate per una grave infedeltà ai doveri professionali e per la
reiterazione nel tempo dell’attività illecita.
2.

Proposta istanza di riesame, il tribunale di Lecce ha escluso il reato

di cui all’articolo 615 ter del codice penale, ritenendo però sussistente il
pericolo di reiterazione del reato di falso, desunto dall’intensità del dolo,
avendo il Matranga vinto la remora derivante dalla funzione pubblica
esercitata, ed anzi strumentalizzando la medesima a fini personali, così
manifestando una personalità deviante, che lascia presagire che
l’indagato non esiti a reiterare l’illecita condotta. Ciò sarebbe confermato
dalla non occasionalità od episodicità delle richieste. Per tali motivi,
esclusi i gravi indizi con riferimento al capo b, per il quale veniva
disposta la revoca della misura, veniva applicata la misura cautelare
degli arresti domiciliari per il solo capo a).
3.

Contro la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il

Matranga per i seguenti motivi:
a. mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle
esigenze cautelari; secondo il ricorrente il tribunale di Lecce
avrebbe omesso di fornire contezza motivazionale in ordine ad
una valutazione più approfondita degli elementi necessari per
verificare l’opportunità di applicare la detenzione in quanto,
1

476 e 615 ter del codice penale per avere in più occasioni formato falsi

,

oltre alla gravità ed alle modalità del delitto, si dovevano
prendere in considerazione anche i precedenti penali, i
comportamenti, la personalità del soggetto e tutti i criteri
previsti dall’articolo 133 del codice penale. Sotto tale profilo si
rileva che l’imputato è soggetto cresciuto in famiglia di sani
principi, che gode di massima stima e che non ha precedenti,
né è affetto da devianze quali alcolismo, tossicomania o
tossicofilia. In più, l’indagato avrebbe ammesso le proprie

fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile; il tribunale, con valutazione di merito
non censurabile in cassazione in quanto adeguatamente motivata, ha
preso in esame proprio i punti indicati dal ricorrente e cioè la personalità
e il comportamento (sotto il profilo della non occasionalità), ed ha
valutato anche l’assenza di precedenti penali.
2. Il pericolo di reiterazione, conformemente a quanto ritenuto dal
giudice di primo grado, è stato ancorato proprio alla personalità del
soggetto ed all’intensità del dolo manifestato nella continuità della
condotta illecita e nella strumentalizzazione della funzione pubblica
esercitata.
3. Ciò premesso, occorre ricordare che questa Corte non può
sostituirsi al tribunale nelle valutazioni di merito che sono state motivate
senza incorrere in vizi logici evidenti e senza che si riscontri alcuna
violazione di legge; il ricorso per cassazione, dunque, è inammissibile
laddove propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero
si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
4.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007,
Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle

responsabilità, individuando altre persone responsabili dei

ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10/12/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA