Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6238 del 23/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6238 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUNO GIUSEPPE N. IL 16/01/1959
avverso la sentenza n. 2457/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
14/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 23/10/2013

DEPOSITATA 1
iN CANCELLEMA
1 O FEB 2014
Il FungOonef . jo C’ku,-E»ori o
9.17.0Q

,

f1

(

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Bruno Giuseppe in ordine al reato di cui
all’articolo 73 d.PR.309/90, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
difetto di motivazione in relazione alla mancata

territoriale non avrebbe fornito motivazione in ordine
alla richiesta di applicazione del vincolo della
continuazione con la sentenza di patteggiamento emessa dal
G.U.P. di Bari in data 14.03.2007 e per violazione di
legge con riferimento alla mancata applicazione
dell’art.73, comma quinto, dell’art.73 d.PR.309/90 e al
trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata ha infatti
spiegato con congrua e adeguata motivazione le ragioni per
cui non poteva essere accolta la richiesta di applicazione
dell’istituto della continuazione con la sentenza sopra
indicata, in considerazione del tempo trascorso (un anno)
rispetto alla vicenda di cui è processo.
Quanto

alle

doglianze

attinenti

il

trattamento

sanzionatorio, si rileva che la decisione impugnata
risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che
soddisfa appieno l’obbligo motivazionale per quanto
concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di
legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione

applicazione dell’art.671 c.p.p., in quanto la Corte

implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero

2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la
Corte di appello di Bari, dopo avere chiarito che il
giudice di prime cure aveva ritenuto la sussistenza del
fatto di lieve entità, espressamente chiarito le ragioni
in base alle quali ha ritenuto di confermare la pena
irrogata nel giudizio di primo grado, in considerazione
della qualità della sostanza stupefacente e delle modalità
del fatto, posto in essere per strada dinnanzi ad un
circolo ricreativo, in tempi ravvicinati.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23.10. 2013

arbitrio o ragionamenti illogici (Cass., sez.3, 16 giugno

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA