Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6238 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6238 Anno 2016
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COPETTI ROBERTO N. IL 19/08/1985
avverso la sentenza n. 37502/2014 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 14/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 10/12/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Marilia Di Nardo, ha
concluso chiedendo disporsi la correzione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il consigliere estensore della sentenza del 14 aprile 2015 nel
procedimento numero 37.502-14, a carico di Copetti Roberto, ha
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segnalato che per mero errore materiale il dispositivo/di annullamento

2013 riporta la statuizione di rinvio al predetto, soppresso, tribunale di
Tolmezzo, invece che all’attualmente competente tribunale di Udine. Per
tale motivo, chiede procedersi alla correzione della sentenza numero
28.202-15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È principio pacifico che nell’ipotesi di annullamento della sentenza di
appello, l’eventuale errore materiale commesso dalla Corte di
cassazione nella individuazione del giudice del rinvio può essere
emendato attraverso la procedura di correzione degli errori materiali,
ex art. art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 8354 del 12/11/2014, F,
Rv. 262551).
2. Ne consegue che, in virtù della soppressione del tribunale di
Tolmezzo – con accorpamento al tribunale di Udine, per effetto del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione
dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma
dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in
GU n.213 del 12-9-2012 – Stuppl. Ordinario n. 185), in vigore dal
aupp-on.. et.th
oteég.,-)
13/09/2012 :1)11 sentenza emessa da questa sezione della Corte di
cassazione il 14 aprile 2015, nel procedimento numero RG 37.50214, a carico di Copetti Roberto, vada corretta nel senso che il rinvio
deve essere effettuato al tribunale di Udine.

p.q.m.

1

con rinvio dell’impugnata sentenza del tribunale di Tolrnezzo del 23 luglio

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza numero 28202/15,
in data 14 aprile 2015, riportato sul ruolo di udienza, nel senso che
laddove è scritto “tribunale di Tolmezzo” deve intendersi “tribunale di
Udine”. Manda alla cancelleria per le annotazioni di competenza.

Così deciso il 10.12.2015

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