Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6237 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6237 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ENNA
nei confronti di:
DI PRIMA GIANFILIPPO N. IL 19/05/1977
avverso l’ordinanza n. 1405/2014 TRIBUNALE di ENNA, del
28/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Uditi difen r Avv.;

Data Udienza: 25/11/2015

Letta la requisitoria del PG che ha chiesto annullamento senza rinvio

1. Il PM presso il tribunale di Enna ricorre avverso il provvedimento di cui in epigrafe
con il quale il tribunale della medesima città non ha convalidato l’arresto di Di Prima
Gianfilippo, deducendo violazione di legge, atteso che il predetto presentava sulla sua persona
tracce del delitto poco prima commesso (aveva una mano sanguinante e calzava scarpe
compatibili con le impronte lasciate sul locus delicti). L’ipotesi di accusa consiste nel ritenere
che il Di Prima si sia introdotto, attraverso la rottura di una finestra, all’interno di un edificio di
culto (chiesa evangelica), presumibilmente allo scopo di sottrarre oggetti custoditi nel predetto
immobile. Secondo il ricorrente, ha errato il giudicante a ritenere non sussistenti gli estremi
della quasi flagranza solo perché il Di Prima fu ritracciato solo grazie alle dichiarazioni e alle
descrizioni di terze persone e non fu materialmente visto dagli appartenenti alla p.g. mentre
commetteva il reato o si allontanava dal locus criminis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il provvedimento impugnato va annullato
senza rinvio. Gli atti vanno restituiti al giudice a quo.
2. Invero il concetto di quasi-flagranza (cfr. ASN 201444041 – RV 262097) comporta
unicamente che, senza soluzione di continuità, il reo sia sorpreso con le “cose” o le “tracce” del
reato; il che, secondo quanto si legge in atti, è esattamente quel che è accaduto. Nel caso in
esame, infatti, le tracce sopra descritte ben potevano apparire agli agenti operanti come
significative e sufficienti. E invero, il giudice, nell’apprezzare la sussistenza dei presupposti
legittimanti l’arresto, deve operare non una valutazione ex post, ma ex ante, ponendosi
idealmente nella condizione degli agenti e raffigurandosi “lo scenario” che agli stessi si
presentava (si arguisce agevolmente da ASN 201508341-RV 262502).
PQM
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 25. XI. 2015.-

RITENUTO IN FATTO

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