Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6236 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6236 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCIA ANTONIO GIOVANNI N. IL 10/08/1944
nei confronti di:
SOFFITTO FRANCESCO N. IL 01/09/1957
avverso l’ordinanza n. 16/2013 TRIBUNALE di LATINA, del
31/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Udit i difensor vv.;

Data Udienza: 25/11/2015

Letta la requisitoria del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Ha proposto appello la parte civile, De Lucia Antonio Giovanni e il tribunale di Latina,
giudice dell’appello, con l’ordinanza di cui in epigrafe, ha dichiarato inammissibile per tardività
la impugnazione, osservando che il GdP non può assegnarsi un termine più ampio di quello
previsto dalla legge (15 giorni) per il deposito della sentenza, con la conseguenza che il
termine per impugnare, di giorni 30, decorre dal giorno dell’effettivo deposito della sentenza.
Essendo stata la sentenza depositata il 20.3.2013, l’appello avrebbe dovuto essere depositato
entro il 29.4.2013, mentre risultava depositato il 3 maggio successivo.
3. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge, atteso che l’indebito
superamento del termine per il deposito di giorni 15 da parte del GdP, comporta la necessità
della notifica dell’avvenuto deposito, notifica che, nel caso in esame, è stata omessa; consegue
la tempestività dell’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Conseguentemente l’ordinanza in
questione va annullata con rinvio al tribunale di Latina per il giudizio.
2. Invero, è stato chiarito (da ultimo ASN 201515697-RV 263142) che il GdP, nel caso
in cui la sentenza non sia corredata da motivazione contestuale, deve depositare la
motivazione entro 15 giorni, non potendosi egli assegnare un termine maggiore. Nel caso
dunque il termine di giorni 15 non venga rispettato, la sentenza deve ritenersi depositata fuori
termine, con la conseguenza che il termine per impugnare è di giorni 30, decorrenti dalla data
della notifica della sentenza tardivamente depositata.
3. Nel caso in esame, la notifica è avvenuta in data 12.9.2013, vale a dire, addirittura
dopo l’ordinanza impugnata (che, come si è visto, dichiarava inammissibile la impugnazione
per tardività). L’impugnazione ha quindi preceduto (e non seguito tardivamente) la notifica
predetta.
PQM
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Latina per il giudizio.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 25. XI. 2015.-

1. Il GdP di Latina, con sentenza 28.2.2013, ha assolto l’imputato Soffitto Francesco dai
reati ex artt. 594-612 cp. La sentenza è stata depositata il 20.3.2013, essendosi il predetto
giudice assegnato un termine di giorni 30 per la redazione della motivazione.

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