Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6236 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6236 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZOTO ANTONIO N. IL 02/10/1988
avverso la sentenza n. 1036/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 23/10/2013
n
E
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Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Zoto Antonio in ordine al reato di cui
all’articolo 73 d.PR.309/90, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
difetto di motivazione con riferimento al trattamento
sanzionatorio.
ex articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Si rileva infatti che la decisione impugnata risulta
sorretta da conferente apparato argomentativo, che
soddisfa appieno l’obbligo motivazionale per quanto
concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di
legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
Il ricorso è inammissibile,
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno
2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la
Corte di appello di Roma espressamente chiarito le ragioni
in base alle quali ha ritenuto di confermare la pena
irrogata nel giudizio di primo grado, in considerazione
della personalità dell’imputato al quale sono state
t
concesse le attenuanti generiche e della gravità del fatto
desumibile dal quantitativo e dalla diversa tipologia
delle sostanze detenute.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23.10. 2013
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità