Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6235 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6235 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZELINOTTI LUCA N. IL 11/11/1974
avverso la sentenza n. 4612/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Zelinotti Luca avverso la sentenza emessa in
data 10.7.2012 dalla Corte di Appello di Roma che confermava quella in data 8.11.2007 del
Tribunale di Roma in composizione monocratica, con la quale il predetto era stato condannato
alla pena di mesi otto di reclusione ed C 2.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73 comma
5 dPR 309/1990.
Denunzia la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del reato
contestato.

legittimità.
Si tratta, infatti, di motivi che attengono al merito, contestando le argomentazioni ed il
ragionamento seguito dal Giudice

a quo ed anzi tendono a sovrapporre una diversa

valutazione dei fatti rispetto a quella fatta dalla Corte territoriale. Ma il nuovo testo dell’art.
606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con
la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche
attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che
rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In
questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una
rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite,
trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Del resto, si vette in ipotesi di decisione di appello conforme a quella di primo grado in cui il
limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva
l’ipotesi in cui il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di
gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen.,
sez. II, 15.1.2008, n. 5994; Sez. I, 15.6.2007, n. 24667, Rv. 237207; Sez. IV, 3.2.2009, n.
19710, Rv. 243636): circostanza non verificatasi nel caso in esame.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse non consentite nella presente sede di

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