Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6235 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6235 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da :
JARDANI BOUABID, nato in Marocco, il 9.4.2015 ;
avverso la ordinanza del 9.04.2015 del Tribunale della Libertà di
Reggio Calabria ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udito il Pubbliccr Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Luigi Orsi che ha concluso per l’annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato ;
RITENUTO IN FATTO

1.Con la
il Tribunale della Libertà di
ordinanza impugnata
Reggio Calabria, rigettando la domanda di riesame avanzata dal
predetto imputato, ha confermato il provvedimento di convalida di
sequestro probatorio emesso dal Pm in relazione al reato di cui
all’art. 474 cp.
2. Avverso la detta ordinanza ricorre, per mezzo del suo
difensore, l’imputato, affidando le sue doglianze ad un unico
motivo di ricorso.
2.1 Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato deduce la
violazione della norma processuale, ed in particolar modo il
1

Data Udienza: 13/11/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
3.1 Sul punto, giova ricordare che il decreto di sequestro
probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve
essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in
ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la
“res” sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in
ordine alla necessità di esso in funzione dell’accertamento dei
fatti, poiché l’esigenza probatoria del corpo del reato è “in re
ipsa” ( v. fattispecie in materia di contraffazione di marchi,
nella quale la Corte ha, peraltro, ritenuto “pacifico” il rapporto
di immediatezza tra i beni sequestrati e i reati in contestazione
attesa l’inseparabilità dei marchi contraffatti dai prodotti :
Cass. Sez. 2, n. 23212 del 09/04/2014 – dep. 04/06/2014, P.M. in
proc. Kasse, Rv. 259579 ; v. anche Cass. Sez. 5, n. 3600 del
16/12/2014 – dep. 26/01/2015, Yu, Rv. 262673 ). In tal senso la
più recente giurisprudenza (ASN 201423212-RV 259579) ha emendato,
completandola, una – ormai risalente – pronunzia delle SS.UU.
(ric. PC Ferrazzi in proc. Bevilacqua del 2004) che sembrava
pretendere che, anche in presenza di sequestro probatorio, venisse
indicata la finalità dell’atto di ablazione. Detta finalità,
ovviamente, non può che consistere nella necessità di assicurare
la prova dell’ipotizzato reato ( così, anche Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 31950 del 03/07/2013, imputato Fazzari; Sez. 2,
Sentenza n. 43444 del 02/07/2013 Imputato: Di Nino).
3.2 Ebbene, nella specie il rapporto di immediatezza tra i beni
sequestrati e i reati in contestazione è pacifico, attesa
l’inseparabilità dei marchi contraffatti dai prodotti, e
altrettanto indiscutibile è il fumus commissi denoti, affermato
dallo stesso Tribunale, mentre non potrebbe nemmeno ritenersi
l’assenza di motivazione del decreto cautelare sotto il profilo
delle esigenze probatorie rispetto all’intrinseca valenza
probatoria attribuibile al corpo del reato, dal momento che il
vincolo probatorio è diretto a garantire eventuali nuovi
accertamenti per la verifica della contraffazione dei prodotti.

difetto di motivazione del provvedimento di sequestro e della
ordinanza confermativa resa dal Tribunale del Riesame. Deduce la
parte ricorrente che in data 19.3.2015 la Guardia di Finanza di
Villa San Giovanni gli aveva sequestrato, in ordine al reato di
cui all’art. 474 cp, 93 borse con marchio “Disney” e 3 orologi
sempre con marchio “Disney”. Rileva la parte ricorrente che il
sequestro, poi convalidato dal PM, si fondava sulla rileva
presumibile natura contraffatta della merce oggetto della misura
cautelare probatoria. Rileva la difesa dell’imputato che tale
presunzione era fondata sulla circostanza che nella immediatezza
l’imputato non era riuscito ad esibire le regolari fatture di
acquisto della merce, fatture immediatamente dopo esibite e
prodotte ai militari che avevano eseguito il sequestro.

..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13.11.2015

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