Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6234 del 23/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6234 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OKOHUALE BAGGY (NATO NEL 1989) N. IL 01/01/1989
avverso la sentenza n. 2240/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 23/10/2013

ft

(z
Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Okohuale Baggy in ordine ai reati di cui
all’articolo 73 d.PR.309/90 e 337 c.p., ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato chiedendone
l’annullamento per erroneità della motivazione, in quanto

i giudici della Corte territoriale non avrebbero fornito
adeguata motivazione in ordine a talune delle doglianze
difensive indicate nei motivi di appello, con particolare
riferimento alla richiesta concessione delle attenuanti
generiche.
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati oltre che generici, non avendo la difesa del
ricorrente specificato quali siano le doglianze indicate
nei motivi di appello a cui la sentenza impugnata non
avrebbe fornito risposta. Per quanto poi attiene alla
mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte
territoriale ha spiegato che l’imputato non appariva
meritevole in considerazione del precedente specifico e
dell’assenza di elementi a tal fine favorevolmente
valutabili.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

fi

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA