Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6234 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6234 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di
Brescia avverso la sentenza pronunciata dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Cremona il 19.3.2015 nei
confronti di Amoriello Maurizio, nato a latina il 19.9.1962;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Data Udienza: 12/11/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 19.3.2015 il giudice per le indagini

udienza preliminare, dichiarava non doversi procedere nei
confronti di Amoriello Maurizio, imputato dei reati di cui agli artt.
81, cpv., 624, 625, n. 2, 61, n. 11, 616, c.p. (capo a) 81, cpv.,
c.p., 12, I. n. 197 del 1991 (capo b) perché estinti per
prescrizione.
2.

Avverso la sentenza della corte di appello, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il
pubblico ministero deducendo violazione di legge, in ordine
all’erroneo calcolo del termine di prescrizione, che in relazione al
reato di furto aggravato di cui al capo a),non è affatto perento.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Ed invero, come correttamente rilevato dal pubblico ministero
ricorrente, in relazione al delitto contestato al capo a)
dell’imputazione il termine di prescrizione non risulta perento, a
differenza del reato di cui al capo b).
Essendo stati contestati, infatti, nel capo a) dell’imputazione, più
furti, unificati sotto il vincolo della continuazione, aggravati ai
sensi degli artt. 625, co. 1, n. 2) e 61, n. 11, c.p., ai fini della
determinazione del tempo necessario per la prescrizione, occorre
fare riferimento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, co.
1, 2 e 4, c.p., al massimo della pena detentiva prevista dall’art.
625, co. 2, c.p., pari a dieci anni di reclusione, trattandosi di una
circostanza aggravante ad effetto speciale.

2

preliminari presso il tribunale di Bergamo, decidendo in sede di

Ne consegue che, trattandosi di condotte poste in essere, come
da contestazione, “in date successive e prossime” al 21-22.5.2007
ed al 22.6.2007, a tutt’oggi non risulta perento il termine di
prescrizione nemmeno nella sua estensione ordinaria,

termine degli intervenuti atti interruttivi.
4. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza oggetto di
ricorso va, pertanto, annullata con rinvio al tribunale di Cremona,
ufficio del giudice per l’udienza preliminare, per nuovo esame,
limitatamente al delitto di furto aggravato di cui al capo a).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Cremona,
ufficio del giudice per l’udienza preliminare, per nuovo esame,
limitatamente al furto aggravato.
Così deciso in Roma il 12.11.2015.

prescindendo, cioè, dall’incidenza sul decorso del suddetto

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