Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6233 del 23/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6233 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DOMBO ZERA N. IL 19/12/1976
avverso la sentenza n. 885/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Dombo Zara avverso la sentenza
emessa in data 19.10.2012 dalla Corte di Appello di Torino che confermava quella in
data 22.12.2011 del Tribunale di Torino in composizione monocratica, con la quale il
predetto era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed € 20.000,00 di
multa per il delitto di cui all’art. 73 comma 5 dPR 309/1990.
Denunzia il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

aspecifica.
E’ palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in
questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da
vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Peraltro, si rammenta che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il
massimo edittale rientra, invece, nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito,
il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente
gli elementi indicati nell’art. 133 c.p. (Cass. pen., Sez. IV, 13.1.2004, Palumbo) A ciò
dovendosi aggiungere che non è neppure è necessaria una specifica motivazione tutte

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata ed

le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto
alla pena edittale (di recente, Cass. pen., Sez. IV, 4.12.2003, Cozzolino ed altri).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
2

k

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23.10.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA